Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 istruzione e formazione professionale |
Data: | 18/11/1987 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. L'articolo 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente: |
Art. 4. 1. L'articolo 5 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. 1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente: |
Art. 7. Norme transitorie. |
Art. 8. Norme finanziarie. |
Art. 9. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come inserito con l'articolo 3 della presente legge, fanno carico al capitolo 6210 [...] |
Art. 10. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l'articolo 4 della presente legge, fanno carico al capitolo 6212 [...] |
§ 3.17.28 - Legge Regionale 18 novembre 1987, n. 39.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, concernente «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli».
(B.U. 19 novembre 1987, n. 140).
1. L'articolo 3 della
(Omissis) [1].
1. L'articolo 4 della
(Omissis) [2].
1. Dopo l'articolo 4 della
(Omissis) [3].
1. L'articolo 5 della
(Omissis) [4].
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
(Omissis) [5].
1. Dopo l'articolo 9 della
(Omissis) [6].
Art. 7. Norme transitorie.
1. Limitatamente all'anno 1987, le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della
2. Le iniziative finanziabili con la presente legge sono quelle realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Art. 8. Norme finanziarie.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della
2. Al predetto onere di lire 654 milioni si fa fronte:
a) per complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1987, lire 150 milioni per l'anno 1988 e lire 200 milioni per l'anno 1989, mediante storno dal capitolo 6209 del precitato stato di previsione;
b) per lire 134 milioni, suddivisi in ragione di lire 67 milioni per l'anno 1987 e 67 milioni per l'anno 1988, mediante storno dal capitolo 6210 del medesimo stato di previsione;
c) per le restanti lire 20 milioni, relativamente all'anno 1987, mediante storno dal capitolo 6212 del più volte citato stato di previsione.
3. Lo stanziamento del precitato capitolo 6211 viene, altresì, impinguato in termini di cassa, di lire 237 milioni, cui si fa fronte mediante storno:
a) per lire 150 milioni, dal capitolo 6209 del precitato stato di previsione;
b) per lire 67 milioni dal capitolo 6210 del precitato stato di previsione;
c) per lire 20 milioni dal capitolo 6212 del precitato stato di previsione.
4. Il precitato capitolo 6209 viene soppresso ed eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 bis della
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della
2. La classificazione economica, il codice di finanza regionale e la denominazione del precitato capitolo sono sostituiti dai seguenti: Categoria 1.6 - [2.1.162.2.06.06] «Contributi all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (I.S.I.G.) e all'Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.) di Pordenone per l'archivio regionale per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti alla cultura della pace e della cooperazione tra i popoli».
[1] Norma inserita nel testo della legge originaria.
[2] Vedi nota che precede.
[3] Vedi nota [1].
[4] Vedi nota [1].
[5] Vedi nota [1].
[6] Vedi nota [1].