§ 3.15.6 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 37.
Interventi a favore di cooperative per consentire l'ammortamento di operazioni creditizie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 cooperazione e vigilanza sulle cooperative
Data:18/08/1980
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Per facilitare la conservazione e l'immissione graduale sul mercato di prodotti agricoli loro conferiti, possono essere concessi a cooperative agricole e loro consorzi concorsi negli interessi [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi 1980-1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.15.6 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 37. [1]

Interventi a favore di cooperative per consentire l'ammortamento di operazioni creditizie.

(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).

 

Art. 1.

     Per facilitare la conservazione e l'immissione graduale sul mercato di prodotti agricoli loro conferiti, possono essere concessi a cooperative agricole e loro consorzi concorsi negli interessi sui prestiti contratti con gli Istituti che esercitano il credito agrario alla scadenza dei finanziamenti erogati a termini dell'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

     A detti prestiti si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 5, della legge 7 agosto 1973, n. 512 ed il tasso di interesse stabilito dallo Stato ai sensi dell'articolo 34, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico.

     Il concorso regionale sui medesimi non potrà riguardare un periodo superiore a sei mesi dall'erogazione ed è ragguagliato all'importo necessario per ridurre al 5 per cento annuo posticipato il tasso a carico del beneficiario. In base alla deliberazione della Giunta regionale con la quale sono state determinate le domande accoglibili e, per ciascuna di esse l'entità e la durata massima del concorso regionale, verranno assegnati agli Istituti di credito i fondi necessari per concorso negli interessi. Tale concorso verrà liquidato direttamente all'Istituto finanziatore a presentazione di rendiconto, previa deliberazione della Giunta regionale, con la quale si stabilisce la situazione di difficoltà di mercato del comparto produttivo nel quale la cooperativa opera [2].

     L'agevolazione di cui al presente articolo può essere accordata anche per finanziamenti già scaduti e/o insoluti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi 1980-1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7345 con la denominazione: «Concorsi negli interessi su prestiti contratti da cooperative agricole e loro consorzi per facilitare la conservazione e l'immissione graduale sul mercato di prodotti agricoli loro conferiti» e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni per gli esercizi 1980-1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, della legge 1º luglio 1977, n. 403.

     Lo stanziamento del capitolo 660 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 1980 viene conseguentemente elevato di lire 700 milioni per gli esercizi 1980-1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.