§ 3.15.5 - Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 7.
Adeguamento delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli alle disposizioni sulle società cooperative.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 cooperazione e vigilanza sulle cooperative
Data:28/01/1980
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste, sorte nel 1903 come Consorzio registrato a garanzia limitata, sono tenute, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della [...]
Art. 2.      Agli effetti di quanto previsto all'articolo precedente e nei limiti di tempo ivi fissati, gli amministratori in carica delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli od, eventualmente [...]
Art. 3.      Per la convocazione e regolare costituzione dell'Assemblea generale straordinaria, di cui al precedente articolo, nonché per la validità delle relative deliberazioni, trovano applicazione le [...]
Art. 4.      Gli organi sociali delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere a quanto dalla stessa previsto, [...]
Art. 5.      Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla vigilanza della Regione.


§ 3.15.5 - Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 7. [1]

Adeguamento delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli alle disposizioni sulle società cooperative.

(B.U. 28 gennaio 1980, n. 11).

 

Art. 1.

     Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste, sorte nel 1903 come Consorzio registrato a garanzia limitata, sono tenute, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguarsi, secondo le modalità indicate dai successivi articoli, alle previsioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed a quelle delle altre norme vigenti in materia di società cooperative [2].

     Cessano, pertanto, di avere vigore nei confronti delle predette Cooperative le seguenti speciali disposizioni: Regio Decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, Decreto Commissariale 5 giugno 1959, n. 23, Decreto Commissariale 8 ottobre 1959, n. 43 e Decreto Ministeriale 15 novembre 1961.

 

     Art. 2.

     Agli effetti di quanto previsto all'articolo precedente e nei limiti di tempo ivi fissati, gli amministratori in carica delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli od, eventualmente nell'ipotesi prevista dall'art. 2406 del codice civile, il Collegio dei sindaci provvedono alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo Statuto e per la nomina delle cariche sociali.

 

     Art. 3.

     Per la convocazione e regolare costituzione dell'Assemblea generale straordinaria, di cui al precedente articolo, nonché per la validità delle relative deliberazioni, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di società cooperative, compresa la disposizione che regola il voto per corrispondenza.

 

     Art. 4.

     Gli organi sociali delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere a quanto dalla stessa previsto, continuano a svolgere le proprie funzioni.

     Gli stessi cessano ad ogni effetto ad avvenuto insediamento delle nuove cariche sociali.

 

     Art. 5.

     Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla vigilanza della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Vedi anche il capo quinto della L.R. 10 novembre 1981, n. 75.