§ 3.14.56 - Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 18.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1981 in materia di Enti fieristici e norme contabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:05/07/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 10/1981).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/1981).
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 10/1981).
Art. 4.  (Norme contabili).


§ 3.14.56 - Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1981 in materia di Enti fieristici e norme contabili.

(B.U. 7 luglio 1999, n. 27).

 

Art. 1. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 10/1981).

     1. L'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/1981). [1]

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 10/1981). [2]

 

     Art. 4. (Norme contabili). [3]

     1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996 n. 9, nonché all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 31, commi 5 e 6, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, limitatamente alle quote corrispondenti agli impegni assunti a fronte delle autorizzazioni stesse per l'anno 1998, sono confermate a fronte di pari importo delle maggiori entrate accertate per l'anno medesimo sulla compartecipazione ai proventi dello Stato sul gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 23 novembre 1998.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.