§ 3.12.28 - D.P.G.R. 30 luglio 1991, n. 0397.
Elenco allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 - Sostituzione del punto 9) dell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:30/07/1991
Numero:0397


Sommario
Art. 1.      Il punto 9) dell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Commissioni provinciali per l'artigianato, su domanda dei titolari o dei soci di imprese artigiane in possesso della qualificazione [...]


§ 3.12.28 - D.P.G.R. 30 luglio 1991, n. 0397.

Elenco allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 - Sostituzione del punto 9) dell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

(B.U. 14 ottobre 1991, n. 137).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTO l'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17;

     VISTO in particolare il punto 9) dell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegato alla predetta legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, che classifica il servizio di barbiere, parrucchiere ed affini nei seguenti mestieri: acconciatori, barbieri, lavoranti in capelli, parrucchieri per uomo, parrucchieri per signora, parrucchieri misti, truccatori;

     VISTA la legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;

     CONSIDERATO che il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha espresso il parere che l'articolo 1 della citata legge 14 febbraio 1963, n. 161 configuri tre categorie professionali distinte: barbiere (che esercita solo in rapporto all'uomo limitatamente ad alcuni servizi), parrucchiere per uomo e donna (che può esercitare in rapporto sia all'uomo che alla donna) e mestieri affini;

     RITENUTO opportuno modificare il punto 9) del citato elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 espungendo le espressioni «parrucchiere per uomo» e «parrucchiere per signora», consentendo alla categoria professionale dei parrucchieri, identificata nell'elenco citato con l'espressione «parrucchiere misto», di operare sia in rapporto all'uomo, sia in rapporto alla donna, identiche essendo le prestazioni fornite;

     RITENUTO opportuno, ai fini di una uniforme programmazione sull'intero territorio regionale delle attività sopra considerate, che le Commissioni provinciali per l'artigianato provvedano in via transitoria a riconoscere ai barbieri che dimostrino il possesso di adeguata esperienza professionale, la qualificazione professionale di «parrucchiere misto»;

     SENTITO il parere favorevole espresso dal Comitato regionale per l'artigianato nella seduta del 21 gennaio 1991;

     SENTITO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 26 giugno 1991;

     VISTI gli articoli 42 e 46 dello statuto regionale;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 5 luglio 1991;

 

DECRETA

 

Art. 1.

     Il punto 9) dell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 è sostituito dal seguente:

     «9) Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini

Acconciatori

Barbieri

Lavoranti in capelli

Parrucchieri misti

Truccatori».

 

     Art. 2.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Commissioni provinciali per l'artigianato, su domanda dei titolari o dei soci di imprese artigiane in possesso della qualificazione professionale di «barbiere», procedono al riconoscimento della qualificazione professionale di «parrucchiere misto» ove i richiedenti dimostrino il possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di adeguata esperienza professionale, che potrà essere comprovata anche mediante esibizione di idonea documentazione.