§ 3.11.11 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 26.
Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della Società «Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:14/04/1983
Numero:26


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società «Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» sino alla concorrenza di lire 300 milioni
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.


§ 3.11.11 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 26. [1]

Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della Società «Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.».

(B.U. 14 aprile 1983, n. 41).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società «Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» sino alla concorrenza di lire 300 milioni [2].

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6817, con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Società «Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» e con lo stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983, cui si fa fronte come segue:

     - per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal capitolo 6701 del precitato stato di previsione;

     - per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[2] Vedi l'ulteriore sottoscrizione sino alla concorrenza di 420 milioni di cui all'art. 62 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.