§ 3.10.30 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 23.
Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:08/04/1982
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Per le finalità e con le modalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.10.30 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 23.

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

(B.U. 8 aprile 1982, n. 37).

 

CAPO I

Interventi a favore della ricerca tecnologica applicata

 

Art. 1.

     Per le finalità e con le modalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982 - , il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 29 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

CAPO II

Interventi a favore della ricerca mineraria

 

     Art. 2. [1]

     Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7868 con la denominazione «Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla scoperta e alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 3. [2]

     Per le finalità previste dall'articolo 34, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982.

     La somma indicata nel precedente comma dovrà essere impiegata nei territori terremotati.

     L'onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 55 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 18 febbraio 1982.

 

CAPO III

Interventi nel settore della pesca marittima

 

     Art. 4. [3]

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

     L'onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 7811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 650 milioni, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1982 e lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 650 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 250 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

 

     Art. 5. [4]

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio 1982.

     L'onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 34 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

CAPO IV

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

 

     Artt. 6. - 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Norme modificative ed integrative degli artt. 15, 16 e 18, nonché del titolo del Capo VI della L.R. 3 giugno 1978, n. 47.