§ 3.10.27 - Legge Regionale 18 luglio 1977, n. 37.
Interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e della legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:18/07/1977
Numero:37


Sommario
Art. 1.      In via di interpretazione autentica, i benefici di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati [...]
Art. 2.      (Omissis)


§ 3.10.27 - Legge Regionale 18 luglio 1977, n. 37. [1]

Interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, recanti provvidenze alle imprese industriali e alle imprese operanti nel settore distributivo. Modifica della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche, riguardante interventi a favore dei consorzi tra piccole imprese.

(B.U. 21 luglio 1977, n. 71).

 

Art. 1.

     In via di interpretazione autentica, i benefici di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre il biennio precedente la domanda di finanziamento.

     Il termine di cui al comma precedente si intende applicabile anche ai programmi di investimento ritenuti ammissibili in applicazione della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 5 della L.R. 16 gennaio 1973, n. 3.