Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 18/07/1977 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. In via di interpretazione autentica, i benefici di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati [...] |
Art. 2. (Omissis) |
§ 3.10.27 - Legge Regionale 18 luglio 1977, n. 37. [1]
Interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, recanti provvidenze alle imprese industriali e alle imprese operanti nel settore distributivo. Modifica della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche, riguardante interventi a favore dei consorzi tra piccole imprese.
(B.U. 21 luglio 1977, n. 71).
In via di interpretazione autentica, i benefici di cui alla
Il termine di cui al comma precedente si intende applicabile anche ai programmi di investimento ritenuti ammissibili in applicazione della
(Omissis) [2].
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Norma sostitutiva dell'art. 5 della