§ 3.9.9 - Legge Regionale 6 luglio 1984, n. 25.
Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni: rifinanziamento articoli 2 e 6 bis, concernenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:06/07/1984
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Interventi a favore di allevatori e molluschicoltori.
Art. 2.  Contributi per il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquacoltura nel Golfo di Trieste, nella Laguna di Grado e Marano.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.9.9 - Legge Regionale 6 luglio 1984, n. 25. [1]

Legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni: rifinanziamento articoli 2 e 6 bis, concernenti l'acquacoltura e la ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

(B.U. 9 luglio 1984, n. 59).

 

Art. 1. Interventi a favore di allevatori e molluschicoltori.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1984.

 

     Art. 2. Contributi per il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquacoltura nel Golfo di Trieste, nella Laguna di Grado e Marano.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 29, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1984.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     L'onere di lire 500 milioni previsto dal precedente articolo 1 fa carico al capitolo 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9/RAG. del 26 gennaio 1984.

     Sul precitato capitolo 7856 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di lire 350 milioni dal precitato capitolo 7841 e di lire 150 milioni dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine».

     L'onere di lire 25 milioni previsto dal precedente articolo 2 fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 25 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7825 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 1953.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.