§ 3.6.9 - Legge Regionale 19 febbraio 1990, n. 7.
Alienazione di immobili del patrimonio dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) realizzati nelle zone colpite dagli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura
Data:19/02/1990
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'ERSA, titolare del diritto di superficie a termine, è autorizzato a trasferire la proprietà superficiaria dei ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all'articolo 15 della [...]
Art. 3.      1. Le somme ricavate in attuazione della presente legge sono reimpiegate dall'ERSA per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.


§ 3.6.9 - Legge Regionale 19 febbraio 1990, n. 7.

Alienazione di immobili del patrimonio dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 20 febbraio 1990, n. 23).

 

Art. 1. [1]

     1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero-caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione con preferenza per quelle operanti nel settore lattiero-caseario, che siano riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura previa presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale.

     2. All'alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all'E.R.S.A. in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.

     3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di adibire l’immobile a uso diverso da quello agricolo per il periodo di dieci anni [2].

     4. Le cooperative che siano comodatarie dei beni di cui al comma 1 sin dal 1º gennaio 1989 hanno titolo di prelazione nell'acquisto degli stessi. Per l'esercizio di tale prelazione l'E.R.S.A. notificherà alle cooperative medesime entro il 31 luglio 1994 la proposta di vendita degli impianti nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 30 settembre 1994 equivale a rinuncia al diritto di prelazione [3].

     5. Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 1994 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture, ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell'ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo le disposizioni concernenti la vendita dei beni patrimoniali disponibili.

     6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3.

 

     Art. 2.

     1. L'ERSA, titolare del diritto di superficie a termine, è autorizzato a trasferire la proprietà superficiaria dei ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative agricole - riconosciute idonee dalla Direzione regionale dell'agricoltura alla gestione degli stessi previa presentazione di specifico piano d'impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale - che siano comodatarie, sin dal 1º gennaio 1989, delle predette strutture, imputando a ognuna di esse un onere pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione.

     1 bis. L'autorizzazione al trasferimento della proprietà superficiaria di cui al comma 1 è estesa, per gli immobili che risultino non alienati alla data del 30 giugno 1992, a chiunque risulti proprietario, ancorché non esclusivo, del terreno su cui insiste la struttura [4].

     2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti all'ERSA in rate costanti maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento della proprietà superficiaria.

     3. Il contratto di trasferimento della proprietà superficiaria deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell'impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l'immobile ad un uso diverso da quello agricolo.

     4. Per procedere ai trasferimenti della proprietà superficiaria di cui al comma 1 l'E.R.S.A. notificherà ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre 1992 una proposta di vendita nel rispetto delle condizioni previste dai commi 2 e 3 [5].

     5. La mancata adesione alla proposta di vendita mediante stipulazione del relativo contratto entro il 31 marzo 1993 equivale a rinuncia all'acquisto [6].

     6. Gli impianti che alla data del 31 marzo 1993, non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati, a titolo gratuito, ai Comuni o alle Comunità montane nel cui territorio sono ubicate le strutture ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell'Ente, anche in deroga ai vincoli di destinazione e di inalienabilità decennale previsti al comma 3 [7].

 

     Art. 3.

     1. Le somme ricavate in attuazione della presente legge sono reimpiegate dall'ERSA per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20 e successivamente modificato dall'art. 213 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[3] Comma così modificato dall'art. 213 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[5] Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2, della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[6] Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2, della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[7] Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2, della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.