§ 3.3.27 - Legge Regionale 3 aprile 1990, n. 15.
Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:03/04/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell'annata 1989, [...]
Art. 2.      1. Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge [...]
Art. 3.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1990.


§ 3.3.27 - Legge Regionale 3 aprile 1990, n. 15. [1]

Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali.

(B.U. 4 aprile 1990, n. 44).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell'annata 1989, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.

 

     Art. 2.

     1. Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1990.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6442 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali per la mancata produzione di bozzoli nell'annata 1989» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1990.

     3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.

     4. Sul precitato capitolo 6442 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1990.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.