§ 3.3.25 - Legge Regionale 11 aprile 1988, n. 17.
Norme per il trasferimento in proprietà alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia di impianti per la valorizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:11/04/1988
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole «da [...]
Art. 2.      1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) è autorizzato a trasferire in proprietà, ai sensi e per gli effetti della legge 30 [...]


§ 3.3.25 - Legge Regionale 11 aprile 1988, n. 17. [1]

Norme per il trasferimento in proprietà alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia di impianti per la valorizzazione delle produzioni zootecniche realizzati dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(B.U. 11 aprile 1988, n. 45).

 

Art. 1.

     1. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole «da trasferirsi in gestione» sono aggiunte le parole «o in proprietà».

 

     Art. 2.

     1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) è autorizzato a trasferire in proprietà, ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1976, n. 386 e al prezzo complessivo di lire 400 milioni alla Cooperativa produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia, costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, i seguenti immobili, con le relative pertinenze, destinati ad impianti per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche e acquistati o realizzati dall'Ente medesimo:

     a) Frigomacello di Basiliano;

     b) Centro svezzamento vitelli di S. Vito al Tagliamento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.