§ 3.1.88 - Legge Regionale 8 agosto 1984, n. 34.
Norme per favorire la progettazione di strade di servizio forestali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/08/1984
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Per le esigenze connesse con la predisposizione dei programmi FIO (Fondo Investimenti Occupazione), da definire sentite le Comunità montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare [...]
Art. 2.      La misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, è elevato al 100% nei confronti delle Province, Comunità montane, Comuni ed Enti [...]
Art. 3.      Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, è abrogato.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1984 e [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.88 - Legge Regionale 8 agosto 1984, n. 34. [1]

Norme per favorire la progettazione di strade di servizio forestali.

(B.U. 20 agosto 1984, n. 76).

 

Art. 1.

     Per le esigenze connesse con la predisposizione dei programmi FIO (Fondo Investimenti Occupazione), da definire sentite le Comunità montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare alle Comunità montane ed ai Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, ovvero, in via eccezionale, a professionisti singoli e associati, incarichi di progettazione di strade di servizio forestali.

     Alla liquidazione delle relative spese si provvederà con le seguenti modalità:

     a) anticipazione nella misura del 50% ad avvenuto affidamento dell'incarico;

     b) ulteriore quota nella misura del 40% ad avvenuta presentazione del progetto accettato dall'Amministrazione regionale;

     c) saldo del restante 10% dopo l'approvazione del progetto medesimo da parte dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     La misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, è elevato al 100% nei confronti delle Province, Comunità montane, Comuni ed Enti pubblici.

 

     Art. 3.

     Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, è abrogato.

     Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1000 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1984 e di lire 300 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle Foreste - Categoria IX - il capitolo 6195 con la denominazione: «Spese per la redazione di progetti riguardanti la viabilità forestale di servizio» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1984 e di lire 300 milioni per l'anno 1985.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si fa fronte:

     - per lire 700 milioni, relativi all'anno 1984, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 (Rubrica n. 3

- Partita n. 29 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto

importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983

e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge

regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze

n. 13/Rag. del 7 febbraio 1984;

per le restanti lire 300 milioni, relative all'anno 1985, mediante storno di pari importo dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6195 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma aggiuntiva di cui quinto comma all'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 6.