§ 3.1.77 - Legge Regionale 22 giugno 1982, n. 40.
Cessione in proprietà a cooperative agricole di impianti cerealicoli realizzati dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/06/1982
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Nella cessione in proprietà, degli impianti cerealicoli e loro annessi, in forza della legge 30 aprile 1976, n. 386, a cooperative agricole, riconosciute idonee alla gestione degli stessi, [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.77 - Legge Regionale 22 giugno 1982, n. 40. [1]

Cessione in proprietà a cooperative agricole di impianti cerealicoli realizzati dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 23 giugno 1982, n. 60).

 

Art. 1.

     Nella cessione in proprietà, degli impianti cerealicoli e loro annessi, in forza della legge 30 aprile 1976, n. 386, a cooperative agricole, riconosciute idonee alla gestione degli stessi, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia imputerà a ciascuna di esse, oltre l'accollo dei mutui di competenza stipulati o da stipulare dall'Ente di sviluppo per la realizzazione delle opere, anche un onere complessivo fino ad un massimo di lire 100 milioni per maggiori spese.

     L'onere massimo di lire 100 milioni di cui al comma precedente dovrà essere corrisposto all'Ente di sviluppo in rate costanti e senza interessi, entro:

     - 4 anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà, per gli impianti entrati in funzione prima del 1978;

     - 8 anni per quelli entrati in funzione successivamente.

     Gli oneri sostenuti dall'Ente per interessi di prefinanziamento dei mutui debbono intendersi ricompresi nelle maggiori spese di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.