§ 3.1.68 - Legge Regionale 25 settembre 1981, n. 69.
Assunzione totale di spesa di un programma straordinario triennale per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:25/09/1981
Numero:69


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere totalmente le spese di un programma straordinario triennale del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia del [...]
Art. 2.      All'erogazione della sovvenzione per la realizzazione del programma straordinario l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere per anticipazioni, nel limite del 90 per cento [...]
Art. 3.      Il limite d'impegno autorizzato con l'articolo 14 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, viene ridotto, a partire dall'esercizio finanziario 1981, a lire 67 milioni. Per le finalità di cui [...]
Art. 4.      All'articolo 2 della legge regionale 1º giugno 1966, n. 8, modificata ed integrata con legge regionale 24 novembre 1969, n. 37, la somma di lire 2.800 (duemilaottocento) viene elevata a lire [...]
Art. 5.      I contributi di cui al presente capo possono essere concessi anche per i telaini allevati dai bachicoltori nell'anno 1980.
Art. 6.      Per la concessione dei contributi di cui al presente capo non si applica l'articolo 5 della legge 1º giugno 1966, n. 8, né è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1º giugno 1966, n. 8, così come modificato con il precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.68 - Legge Regionale 25 settembre 1981, n. 69. [1]

Assunzione totale di spesa di un programma straordinario triennale per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella regione. Modifiche e rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 1º giugno 1966, n. 8, concernente la bachicoltura.

(B.U. 25 settembre 1981, n. 94).

 

CAPO I

Assunzione totale di spesa di un programma straordinario triennale per la

promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella regione

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere totalmente le spese di un programma straordinario triennale del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia del Friuli-Venezia Giulia per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella regione.

     Il programma, predisposto dal Centro d'intesa con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

 

     Art. 2.

     All'erogazione della sovvenzione per la realizzazione del programma straordinario l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere per anticipazioni, nel limite del 90 per cento dell'importo concesso.

 

     Art. 3.

     Il limite d'impegno autorizzato con l'articolo 14 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, viene ridotto, a partire dall'esercizio finanziario 1981, a lire 67 milioni. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 399 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 133 milioni per l'esercizio 1981. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7347 con la denominazione: «Sovvenzione al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia nel Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di un programma straordinario per la promozione e la valorizzazione del vino prodotto nella regione» e con lo stanziamento complessivo di lire 399 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 133 milioni per l'esercizio 1981. Al predetto onere di lire 399 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 266 milioni, di cui lire 133 milioni per l'esercizio 1981 mediante storno di pari importo dal capitolo 7326 del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 133 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del più volte citato stato di previsione.

 

CAPO II

Modifiche e rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 1º giugno 1966, n. 8, concernente la bachicoltura

 

     Art. 4.

     All'articolo 2 della legge regionale 1º giugno 1966, n. 8, modificata ed integrata con legge regionale 24 novembre 1969, n. 37, la somma di lire 2.800 (duemilaottocento) viene elevata a lire 30.000 (trentamila).

 

     Art. 5.

     I contributi di cui al presente capo possono essere concessi anche per i telaini allevati dai bachicoltori nell'anno 1980.

 

     Art. 6.

     Per la concessione dei contributi di cui al presente capo non si applica l'articolo 5 della legge 1º giugno 1966, n. 8, né è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1º giugno 1966, n. 8, così come modificato con il precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7348 con la denominazione: «Contributi a favore dei bachicoltori» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 36, ultimo comma, della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.