§ 2.8.30 - Legge Regionale 31 ottobre 1986, n. 44.
Speciali provvidenze a favore delle aziende, delle cooperative agricole e degli enti che hanno subito danni o incontrato spese in ordine [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:31/10/1986
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La Regione adotta, anche ad integrazione delle specifiche provvidenze statali, le misure di cui ai successivi articoli al fine di sovvenire alle aziende ed alle cooperative agricole, alle [...]
Art. 2.      Per i prodotti ortofrutticoli conferiti a decorrere dal 7 maggio 1986 presso i centri di raccolta aperti dalle associazioni dei produttori, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di abbuono parziale degli oneri relativi a finanziamenti bancari, non agevolati da concorso pubblico negli interessi, [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle cooperative agricole e loro consorzi spese e/o oneri comunque sostenuti per affittare e/o apprestare magazzini per la raccolta e lo [...]
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura tutte le spese sostenute in via d'urgenza per l'attivazione e l'apprestamento di [...]
Art. 6.      Al fine di limitare la compromissione dei bilanci economici dei produttori di carni cunicole e loro cooperative di commercializzazione, che per effetto della crisi di mercato determinatasi nel [...]
Art. 7.      Per sovvenire alla situazione di difficoltà e di pesantezza economica nella quale versano gli organismi cooperativi esercenti attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e [...]
Art. 8.      Nella concessione di aiuti per l'ammodernamento, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti e strutture, l'Amministrazione regionale accorderà priorità alle domande degli organismi cooperativi [...]
Art. 9.      Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni per l'anno 1986.
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.30 - Legge Regionale 31 ottobre 1986, n. 44. [1]

Speciali provvidenze a favore delle aziende, delle cooperative agricole e degli enti che hanno subito danni o incontrato spese in ordine alla situazione determinatasi dopo l'incidente di Chernobyl.

(B.U. 3 novembre 1986, n. 109).

 

Art. 1.

     La Regione adotta, anche ad integrazione delle specifiche provvidenze statali, le misure di cui ai successivi articoli al fine di sovvenire alle aziende ed alle cooperative agricole, alle associazioni dei produttori, agli enti ed alle altre imprese di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici che abbiano subito perdite, siano state soggette a diminuzione di reddito o comunque abbiano incontrato oneri o spese straordinarie in conseguenza dell'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.

     Tali provvidenze si intendono come aggiuntive a quelle previste dal decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 1986, n. 445.

 

     Art. 2.

     Per i prodotti ortofrutticoli conferiti a decorrere dal 7 maggio 1986 presso i centri di raccolta aperti dalle associazioni dei produttori, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dei produttori agricoli e loro cooperative compensi aggiuntivi ad integrazione dei rimborsi concedibili da parte dell'A.I.M.A.

     La misura di tali compensi viene così determinata:

     a) per tutti i prodotti ritirati dei centri di raccolta dopo il 20 maggio 1986 un importo pari al 30% del prezzo pieno stabilito dall'A.I.M.A.;

     b) per tutti i conferimenti effettuati, sia anteriormente che posteriormente al 20 maggio 1986, lire 1.000 al chilogrammo per l'asparago bianco e lire 650 al chilogrammo per l'insalata verde da taglio.

     I compensi di cui al presente articolo verranno corrisposti sulla base di copia della documentazione inoltrata all'A.I.M.A. dalla Direzione regionale dell'agricoltura in applicazione alle disposizioni del decreto- legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 1986) n. 445 ed erogati all'Associazione produttori ortofrutticoli della regione Friuli-Venezia Giulia che è tenuta, successivamente, a rendicontare i pagamenti effettuati ai produttori conferenti.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di abbuono parziale degli oneri relativi a finanziamenti bancari, non agevolati da concorso pubblico negli interessi, sostenuti dalle cooperative agricole e dalle altre imprese di raccolta, lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione del latte nella congiuntura di mercato conseguente all'incidente di Chernobyl.

     Tali abbuoni saranno calcolati sugli oneri bancari effettivamente maturati nel periodo 16 maggio - 31 agosto 1986 in modo da lasciare a carico dei beneficiari il 35% dei costi bancari maturati nel suddetto periodo.

     Compete alla Giunta regionale determinare l'importo della esposizione sulla quale potrà essere concesso l'abbuono degli oneri tenendo conto, per le linee di credito non accese specificamente nel periodo suindicato, dei maggiori utilizzi relativi al periodo 16 maggio - 31 agosto 1986 rispetto al periodo 1º febbraio - 15 maggio 1986.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle cooperative agricole e loro consorzi spese e/o oneri comunque sostenuti per affittare e/o apprestare magazzini per la raccolta e lo stoccaggio dei prodotti lattiero-caseari nel periodo intercorrente dal 2 maggio 1986 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I medesimi rimborsi potranno essere altresì accordati alle cooperative che hanno sostenuto spese e/o oneri per rendere agevoli le operazioni di ritiro dei prodotti ortofrutticoli da parte dei centri di raccolta A.I.M.A.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura tutte le spese sostenute in via d'urgenza per l'attivazione e l'apprestamento di proprie strutture in previsione dell'effettuazione di operazioni di stoccaggio e/o di deposito di prodotti lattiero-caseari, ritenute necessarie a seguito della situazione di emergenza determinatasi dopo il 2 maggio 1986.

 

     Art. 6.

     Al fine di limitare la compromissione dei bilanci economici dei produttori di carni cunicole e loro cooperative di commercializzazione, che per effetto della crisi di mercato determinatasi nel predetto comparto in conseguenza dell'incidente di Chernobyl hanno subito una rilevante flessione nei ricavi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione di lire 500 per ogni chilogrammo di prodotto vivo commercializzato - come da bolle di accompagnamento per la vendita - nel periodo 1º giugno - 31 luglio 1986, sempreché il ricavo ottenuto, risultante dalle fatture, sia inferiore di almeno il 20% della media dei prezzi rilevata dai listini della Camera di Commercio di Verona per i mesi di marzo, aprile e maggio 1986.

     Ai produttori che hanno conferito a cooperative, la sovvenzione verrà erogata direttamente alla cooperativa che è tenuta, successivamente, a rendicontare i pagamenti effettuati ai produttori conferenti.

 

     Art. 7.

     Per sovvenire alla situazione di difficoltà e di pesantezza economica nella quale versano gli organismi cooperativi esercenti attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita del latte e suoi derivati, che hanno attuato gli interventi urgenti sul mercato dei prodotti lattiero-caseari in applicazione della delibera adottata dal C.I.P.A.A. in data 14 maggio 1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle suddette cooperative e loro consorzi prestiti della durata di 5 anni, oltre al periodo di preammortamento, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti potranno essere accordati per un importo non eccedente il 10% delle spese e/a perdite, risultante dal conto economico dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci e comunque per un importo non superiore a lire due miliardi.

     La Giunta regionale stabilirà per la provvidenza di cui al presente articolo, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e della documentazione occorrente per l'istruttoria; alle operazioni di prestito di applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti di cui al presente articolo sono compatibili con le ordinarie agevolazioni per la gestione degli organismi cooperativi previste della vigente legislazione.

 

     Art. 8.

     Nella concessione di aiuti per l'ammodernamento, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti e strutture, l'Amministrazione regionale accorderà priorità alle domande degli organismi cooperativi che hanno attuato gli interventi urgenti sul mercato dei prodotti lattiero-caseari in applicazione della delibera adottata dal C.I.P.A.A. in data 14 maggio 1986.

 

     Art. 9.

     Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, la documentazione che dovrà essere prodotta ai fini del conseguimento delle diverse provvidenze, per la concessione delle quali di prescinde dalla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Compete al Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, esprimere parere circa le singole provvidenze da concedere a termini della presente legge.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni per l'anno 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7461 con le

denominazione: «Sovvenzioni, compensi, rimborsi nonché contributi a titolo

di abbuoni di interessi su operazioni di credito a favore di aziende

agricole, cooperative, associazioni di produttori, E.R.S.A. e altre imprese

di raccolta, lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione che

abbiano subito danni o incontrato spese per effetto della situazione

determinatasi dopo l'incidente di Chernobyl» e con lo stanziamento, in

termini di competenza, di lire 800 milioni per l'anno 1986.

     Al predetto onere di lire 800 milioni di fa fronte mediante utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l'esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986.

     Sul precitato capitolo 7461 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 800 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.