§ 1.4.5 - Legge Regionale 21 gennaio 1985, n. 7.
Controllo sugli atti delle Province, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli in materia di concessione dell'indennità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:21/01/1985
Numero:7


Sommario
Art. 1.      In via di interpretazione autentica, le funzioni dell'Amministrazione regionale in materia di indennità compensativa di cui all'articolo 23 e seguenti della legge regionale 12 giugno 1978, n. [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.4.5 - Legge Regionale 21 gennaio 1985, n. 7. [1]

Controllo sugli atti delle Province, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli in materia di concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli.

(B.U. 25 gennaio 1985, n. 8).

 

Art. 1.

     In via di interpretazione autentica, le funzioni dell'Amministrazione regionale in materia di indennità compensativa di cui all'articolo 23 e seguenti della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'articolo 17 e seguenti della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, si devono intendere trasferite agli Enti indicati nel succitato articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19.

     Conseguentemente gli atti posti in essere, in attuazione delle soprarichiamate funzioni regionali trasferite, dagli Enti indicati all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19 sopracitata, sono soggetti esclusivamente al controllo del Comitato provinciale di controllo e del Comitato centrale di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.