Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 24/05/1991 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. L'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. [1] |
Art. 5. 1. L'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 7. 1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 8. 1. L'articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è abrogato. |
Art. 9. 1. L'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente: |
Art. 10. 1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è aggiunto il seguente: |
Art. 11. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.2.38 - Legge Regionale 24 maggio 1991, n. 19.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare».
(B.U. 24 maggio 1991, n. 68).
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
(Omissis).
Il comma 3 dell'articolo 12 della
(Omissis).
1. L'articolo 13 della
(Omissis).
1. L'articolo 15 della
(Omissis).
1. L'articolo 16 della
(Omissis).
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
(Omissis).
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della
(Omissis).
1. L'articolo 18 della
1. L'articolo 31 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 31 della
(Omissis).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della