§ 1.2.27 - Legge Regionale 17 luglio 1984, n. 28.
Modifica alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52. Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:17/07/1984
Numero:28


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.27 - Legge Regionale 17 luglio 1984, n. 28.

Modifica alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52. Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.

(B.U. 18 luglio 1984, n. 63).

 

Art. 1.

     E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.