Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 08/05/1978 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Le indennità di trasferta di cui all'art. 78, nono comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono aumentate del 20% |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 402 e 403 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, i cui [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.2.17 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 35.
Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e Consiglieri regionali.
(B.U. 11 maggio 1978, n. 35).
Le indennità di trasferta di cui all'art. 78, nono comma, della
L'indennità prevista all'art. 1, terzo comma, della
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 402 e 403 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo modificativo del I comma della
[3] Articolo istitutivo dell'art. 2 bis della