Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 demanio e patrimonio |
Data: | 12/03/2003 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 7. Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 12. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2000. |
Art. 13. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000. |
§ 6.5.7 - L.R. 12 marzo 2003, n. 3.
Disciplina dei beni regionali - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 10.
(B.U. n. 33 del 13 marzo 2003).
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della
''5 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, gli indirizzi e il programma di acquisto, valorizzazione, gestione e vendita dei beni mobili e immobili. A tal fine per i beni culturali e ambientali la Giunta acquisisce oltre ai pareri previsti dalla legge anche il parere dell'IBACN, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.''
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
''Art. 2. Modifiche di classificazione.
1. La classificazione di ogni singolo bene in una delle categorie indicate all'articolo 1 è effettuata in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene medesimo, dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. La classificazione ha luogo all'atto dell'acquisizione del bene ovvero al momento in cui intervengano variazioni nella destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo. '' .
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al termine della rubrica dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della
5. Al comma 6 dell'articolo 6 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
''Art. 8. Forme di gestione indiretta.
1. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione, o ad enti locali.
2. I beni immobili regionali possono, altresì , essere apportati a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge vigenti. '' .
Art. 7. Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
''Art. 9 bis. Alienazione ed acquisto – Competenze.
1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.
3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale può affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori.
4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.''
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 della
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della
3. Al comma 3 dell'articolo 10 della
4. Il comma 5 dell'articolo 10 della
''5. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici.''
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
''1. All'alienazione di beni immobili deve essere data idonea pubblicizzazione.''
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della
''a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 250.000 Euro. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'Istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;''.
3. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della
''4 bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia.'';
''4 ter. La Giunta regionale può procedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.''
Art. 10. Modifiche all'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
''Art. 12. Acquisto di beni immobili.
1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Sul prezzo di acquisto viene richiesto, ai sensi dell'articolo 107 del
2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta regionale ne stabilisce le relative modalità . Il prezzo massimo da offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruità di cui al comma 1.''.
Art. 11. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 13. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della
''1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo è di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.''.
2. Il comma 2 dell'articolo 16 della
''2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonchè il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può , comunque, avere una durata superiore a dieci anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di tesoreria regionale.''