§ 6.2.22 – L.R. 19 agosto 1996, n. 36.
Assestamento del Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998 a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:19/08/1996
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1
Art. 2.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2
Art. 3.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 7 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10 è aumentato di Lire 510.000.000.000
Art. 4.      1. All'art. 10 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10, la coppia di Capitoli "45320 e 45321" è soppressa mentre sono inserite le coppie di Capitoli "68232 e 68234", "68236 e 68238"
Art. 5.      1. Agli elenchi nn. 2, 5 e 8 annessi al bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 6.      1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 [...]
Art. 7.      1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1995 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli artt. 55 e 73 della L.R. di [...]
Art. 8.      1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 1996, la cifra di cui all'art. 16 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10 è rideterminata in Lire [...]
Art. 9.      1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di [...]
Art. 10.      1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1996-1998 approvato dall'art. 19 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 [...]
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 6.2.22 – L.R. 19 agosto 1996, n. 36.

Assestamento del Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 23 agosto 1996, n. 99).

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 1.533.226.569.076 quanto alla previsione di cassa, e aumentato di Lire 516.634.186.690 quanto alla previsione di competenza.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di Lire 1.533.275.132.321 quanto alla previsione di cassa, e aumentato di Lire 516.634.186.690 quanto alla previsione di competenza.

 

     Art. 3.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 7 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10 è aumentato di Lire 510.000.000.000.

 

     Art. 4.

     1. All'art. 10 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10, la coppia di Capitoli "45320 e 45321" è soppressa mentre sono inserite le coppie di Capitoli "68232 e 68234", "68236 e 68238".

 

     Art. 5.

     1. Agli elenchi nn. 2, 5 e 8 annessi al bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996, è aumentato di Lire 27.000.000.000.

     2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10 è ridefinito in Lire 84.000.000.000 e fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1995 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli artt. 55 e 73 della L.R. di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, con determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali n. 2635 del 18 aprile 1996, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali n. 2636 del 18 aprile 1996, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma 2 della stessa L.R. di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche è disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione 1996 di cui al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 - Giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di contabilità sopramenzionata.

 

     Art. 8.

     1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 1996, la cifra di cui all'art. 16 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10 è rideterminata in Lire 1.016.468.950.249.

 

     Art. 9.

     1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio.

 

     Art. 10.

     1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1996-1998 approvato dall'art. 19 della L.R. 22 aprile 1996, n. 10, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.