§ 6.2.16 - L.R. 9 novembre 1995, n. 56.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/11/1995
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1
Art. 2.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2
Art. 3.      1. La differenza di Lire 56.822.684.420 risultante fra l'ammontare delle variazioni apportate al bilancio di competenza della parte entrata e quelle apportate al bilancio di competenza della [...]
Art. 4.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 7 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, è aumentato di Lire 295.000.000.000
Art. 5.      1. All'art. 11 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, è inserito il Cap. 91057
Art. 6.      1. Agli elenchi nn. 2, 3, 5 e 8 annessi al Bilancio per l'esercizio 1995 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 7.      1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 [...]
Art. 8.      1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1994 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli artt. 55 e 73 della L.R. di [...]
Art. 9.      1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al Bilancio dell'esercizio 1995, la cifra di cui all'art. 16 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, è rideterminata in Lir
Art. 10.      1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1995-1997 approvato dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 [...]
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 6.2.16 - L.R. 9 novembre 1995, n. 56.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 a norma dell'art. 37 della l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 13 novembre 1995, n. 166).

 

     Art. 1.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 2.210.214.133.382 quanto alla previsione di cassa, e aumentato di Lire 714.253.892.093 quanto alla previsione di competenza.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di Lire 2.210.194.015.450 quanto alla previsione di cassa, e aumentato di Lire 657.431.207.673 quanto alla previsione di competenza.

 

     Art. 3.

     1. La differenza di Lire 56.822.684.420 risultante fra l'ammontare delle variazioni apportate al bilancio di competenza della parte entrata e quelle apportate al bilancio di competenza della parte spesa è dovuta all'iscrizione, nella parte spesa del bilancio di competenza per l'esercizio 1995, di assegnazioni statali a destinazione vincolata le cui entrate sono state acquisite al Bilancio 1994 in chiusura dell'esercizio e le relative spese sono state attribuite alla competenza dell'esercizio successivo, secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 4, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni. Alle variazioni necessarie per l'attribuzione delle relative spese all'esercizio 1995, si è provveduto, considerata l'urgenza di attivazione delle stesse, con appositi atti deliberativi (delibere di Giunta nn. 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 7142, 7143 del 30 dicembre 1994).

 

     Art. 4.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 7 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, è aumentato di Lire 295.000.000.000.

 

     Art. 5.

     1. All'art. 11 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, è inserito il Cap. 91057.

 

     Art. 6.

     1. Agli elenchi nn. 2, 3, 5 e 8 annessi al Bilancio per l'esercizio 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1995, è aumentato di Lire 30.000.000.000.

     2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8 è ridefinito in Lire 172.000.000.000 e fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.

 

     Art. 8.

     1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1994 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli artt. 55 e 73 della L.R. di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche, con deliberazione di Giunta n. 969 del 7 marzo 1995, e della giacenza iniziale di cassa accertata con deliberazione di Giunta n. 968 del 7 marzo 1995, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma 2, della stessa L.R. di contabilità n. 31 del 1977, è disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione 1995 di cui al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 - Giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di contabilità sopramenzionata.

 

     Art. 9.

     1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al Bilancio dell'esercizio 1995, la cifra di cui all'art. 16 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, è rideterminata in Lire

1.040.175.936.553.

 

     Art. 10.

     1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1995-1997 approvato dall'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Tabelle - (Omissis).