§ 6.2.10 - Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 39.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1994 e del Bilancio pluriennale 1994-1996 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:05/09/1994
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
Art. 2.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
Art. 3.      1. All'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è inserito il Cap. 51707.
Art. 4.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 7 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è aumentato di Lire 200.000.000.000.
Art. 5.      1. All'art. 10 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è inserita la seguente coppia di Capitoli: "43229 e 43230".
Art. 6.      1. Agli elenchi nn. 2, 3, 5 e 8 annessi al Bilancio per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 7.      1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 [...]
Art. 8.      1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1993 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli artt. 55 e 73 della L.R. di [...]
Art. 9.      1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al Bilancio dell'esercizio 1994, la cifra di cui all'art. 16 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è rideterminata in Lire [...]
Art. 10.      1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1994-1996 approvato dall'art. 19 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 [...]
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 6.2.10 - Legge Regionale 5 settembre 1994, n. 39.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1994 e del Bilancio pluriennale 1994-1996 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. n. 92 dell'8 settembre 1994).

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Lire 3.221.662.162.646 quanto alla previsione di cassa, e aumentato di Lire 425.387.431.018 quanto alla previsione di competenza.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di Lire 3.221.628.965.343 quanto alla previsione di cassa, e aumentato di Lire 425.387.431.018 quanto alla previsione di competenza.

 

     Art. 3.

     1. All'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è inserito il Cap. 51707.

 

     Art. 4.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 7 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è aumentato di Lire 200.000.000.000.

 

     Art. 5.

     1. All'art. 10 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è inserita la seguente coppia di Capitoli: "43229 e 43230".

 

     Art. 6.

     1. Agli elenchi nn. 2, 3, 5 e 8 annessi al Bilancio per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

 

 

a) Capitolo 86350

ELENCO n. 2 - Spese correnti di sviluppo

6 P.L.R.: Piani di regolazione e

armonizzazione degli orari                    -  L.    500.000.000

7 P.L.R.: Modifica L.R. 3/93 Disciplina

dell'offerta turistica. Assistenza tecnica

e innovazione tecnologica                     +  L.    500.000.000

                                                      ---------------------

Totale                                           L.              0

 

b) Capitolo 86400

ELENCO n. 3 - Spese correnti normali

2 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali

(art. 2, comma 11, Legge 24 dicembre 1993,

n. 538)                                       -  L.  5.400.000.000

3 P.L.R.: Fondo per provvidenze a favore

del personale                                 +  L.    200.000.000

                                                      ---------------------

Totale                                        -  L.  5.200.000.000

 

c) Capitolo 86500

ELENCO n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo

2 P.L.R.: Interventi per la promozione

di nuove imprese                              -  L.    500.000.000

6 P.L.R.: Intervento straordinario per il

settore della trasformazione delle carni      -  L.  1.500.000.000

8 P.L.R.: Progetto qualità dei sistemi e

della mobilità urbana                         -  L. 26.200.000.000

11 P.L.R.: Fondo di dotazione

"Agenzia IDROSER"                             -  L.  1.000.000.000

                                                      ---------------------

Totale                                        -  L. 29.200.000.000

 

d) Capitolo 86620

ELENCO n. 8 - Spese d'investimento di sviluppo contributo dello Stato a

destinazione specifica

4: Accantonamento quote 86-87 limiti

d'impegno art. 3, comma 2, Legge 752/86       +  L.    836.029.844

5: Accantonamento fondi settore agricoltura   -  L.  1.176.000.000

7: Accantonamento acconti riscossi a valere

sulla Legge 67/88, VI biennio                 -  L.  2.540.561.625

                                                      ---------------------

Totale                                        -  L.  2.880.531.781

 

 

     Art. 7.

     1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1994, è aumentato di Lire 44.000.000.000.

     2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 17 del 1994 è ridefinito in Lire 145.000.000.000 e fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.

     3. L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui, previsto al comma 7 dell'art. 15 della L.R. n. 17 del 1994 è ridefinito in Lire 101.205.000 000.

 

     Art. 8.

     1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 1993 accertate in sede di ricognizione dei medesimi a norma degli artt. 55 e 73 della L.R. di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con deliberazione di Giunta n. 2439 del 7 giugno 1994 e della giacenza iniziale di cassa accertata con deliberazione di Giunta n. 2438 del 7 giugno 1994, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma 2, della stessa L.R. 31/77, è disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione 1994 di cui al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 - Giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di contabilità sopramenzionata.

 

     Art. 9.

     1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al Bilancio dell'esercizio 1994, la cifra di cui all'art. 16 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, è rideterminata in Lire 950.112.943.289.

 

     Art. 10.

     1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1994-1996 approvato dall'art. 19 della L.R. 19 aprile 1994, n. 17, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.