| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Emilia Romagna | 
| Materia: | 6. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 6.1 tributi regionali | 
| Data: | 26/04/1999 | 
| Numero: | 4 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del DM 25 novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, [...] | 
| Art. 2. 1. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del DM 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione [...] | 
| Art. 3. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...] | 
§ 6.1.18 - Legge Regionale 26 aprile 1999, n. 4.
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.
(B.U. n. 55 del 28 aprile 1999).
     1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del 
2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:
a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione [1];
b) [erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi] [2];
c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzate alla riscossione;
d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.
     1. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del 
     2. Nel periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 6 del 
3. La Giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:
a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;
b) validità della convenzione dall'1 gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001;
     c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla 
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 25 della 
[2] Lettera abrogata dall'art. 25 della