§ 6.1.12 - Legge Regionale 13 dicembre 1993, n. 43.
Provvedimenti in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:13/12/1993
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modificazione della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.
Art. 2.  Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET).
Art. 3.  Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.
Art. 4.  Estinzione del contenzioso.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.12 - Legge Regionale 13 dicembre 1993, n. 43.

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

(B.U. n. 106 del 16-12-1993).

 

Art. 1. Modificazione della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

     1. L'art. 1 della L.R. n. 26 del 1979 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET).

     1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, istituita e disciplinata dal Capo I del DLgs 21 dicembre 1990, n. 398, è determinata nella misura dell'ottanta per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Emilia-Romagna.

     2. La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.

     1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita e disciplinata dal Capo II del DLgs 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima di Lire 30 al metro cubo di gas erogato.

     2. Le aliquote dell'addizionale regionale stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

 

     Art. 4. Estinzione del contenzioso.

     1. I crediti di importo non superiore a Lire 20.000 per imposte e tasse regionali in essere alla data del 31 dicembre 1992 sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla suddetta data per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a Lire 20.000.

     2. Al relativo annullamento si provvede mediante decreti, anche cumulativi, del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, senza onere alcuno per i debitori.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.