§ 5.6.5 - Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 13.
Istituzione del "Centro residenziale Ca' Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 celebrazioni e ricorrenze
Data:21/02/1990
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità. 1. La Regione è autorizzata ad istituire, di intesa con le Province di Bologna e Ravenna ed i Comuni di Imola, Brisighella e Faenza il "Centro residenziale Ca' Malanca" di [...]
Art. 2.  Compiti del Centro. 1. Il Centro promuove la raccolta di documentazione, lo studio e la didattica sulla storia dell'antifascismo, della Resistenza e della guerra di liberazione in Italia con [...]
Art. 3.  Statuto. 1. Il Centro è retto da uno Statuto ispirato agli stessi principi che informano lo Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4.  Partecipazione. 1. Nell'adempimento delle proprie attività statutarie il Centro si associa e si coordina con altri Enti, Associazioni o Istituzioni culturali aventi finalità analoghe.
Art. 5.  Finanziamenti del Centro. 1. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a favore del Centro a norma delle Leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e 31 gennaio 1977 n. 7 e loro [...]


§ 5.6.5 - Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 13. [1]

Istituzione del "Centro residenziale Ca' Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna.

(B.U. n. 17 del 26-2-1990).

 

Art. 1. Istituzione e finalità. 1. La Regione è autorizzata ad istituire, di intesa con le Province di Bologna e Ravenna ed i Comuni di Imola, Brisighella e Faenza il "Centro residenziale Ca' Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna [2].

     2. Il Centro avrà la propria sede a Ca' Malanca, in comune di Brisighella.

 

     Art. 2. Compiti del Centro. 1. Il Centro promuove la raccolta di documentazione, lo studio e la didattica sulla storia dell'antifascismo, della Resistenza e della guerra di liberazione in Italia con particolare riferimento alla Romagna.

     2. Il Centro promuove inoltre attività di studio di carattere residenziale, con particolare riferimento alle popolazioni scolastiche.

     3. Nello svolgimento dei propri compiti, il Centro specificamente allestirà e curerà la tenuta di una apposita documentazione bibliotecaria, archivistica e audiovisiva.

 

     Art. 3. Statuto. 1. Il Centro è retto da uno Statuto ispirato agli stessi principi che informano lo Statuto della Regione Emilia-Romagna.

     2. Lo Statuto, approvato dalla Regione, disciplina la composizione e il funzionamento degli organi del Centro.

 

     Art. 4. Partecipazione. 1. Nell'adempimento delle proprie attività statutarie il Centro si associa e si coordina con altri Enti, Associazioni o Istituzioni culturali aventi finalità analoghe.

 

     Art. 5. Finanziamenti del Centro. 1. La Regione Emilia-Romagna determina ed eroga i propri contributi a favore del Centro a norma delle Leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e 31 gennaio 1977 n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2016, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La partecipazione dei comuni di Bologna e Ravenna al "Centro" è cessata in forza dell'art. 1 della L.R. 5-5-1990, n. 41.