§ 5.4.37 - L.R. 31 ottobre 2002, n. 27.
Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, concernente “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:31/10/2002
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2001.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2001.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2001.
Art. 4.  Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 1/2001.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2001.
Art. 6.  Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 1/2001.
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.4.37 - L.R. 31 ottobre 2002, n. 27.

Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, concernente “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

(B.U. 31 ottobre 2002, n. 155).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2001.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” è sostituito dai seguenti:

      (Omissis).

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2001.

     1. L’articolo 4 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/2001.

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 1/2001 è inserita la seguente:

      (Omissis).

 

     Art. 4. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 1/2001.

     1. L’articolo 7 della l.r. 1/2001 è abrogato.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2001.

     1. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 1/2001 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 1/2001.

     1. L’articolo 20 della l.r. 1/2001 è abrogato.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie e finali.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina del Presidente e alla elezione dei componenti del Corecom si procede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono fatte salve tutte le attività espletate fino al 14 luglio 2002, nonché gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati dal Corecom eletto con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2001, n. 242” Elezione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.