Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione e cultura |
Data: | 27/06/1997 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Ambito di applicazione della legge. |
Art. 3. Presentazione richiesta. |
Art. 4. Benefici regionali. |
Art. 5. Enti locali gemellati. |
Art. 6. Piano annuale degli interventi e finanziamenti regionali. |
Art. 7. Copertura finanziaria. |
§ 5.4.27 - Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 18. [1]
Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti.
(B.U. n. 60 del 1 luglio 1997).
CAPO I
Finalità e ambito di applicazione
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Emilia-Romagna attua, promuove e sostiene le iniziative intese a favorire il processo di integrazione dell'Unione Europea.
2. La Regione Emilia-Romagna attua, promuove e sostiene le iniziative intese a favorire e creare un'atmosfera di amicizia, di collaborazione e di comprensione sempre più intensa tra i popoli di tutti i continenti.
Art. 2. Ambito di applicazione della legge.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione Emilia-Romagna:
a) partecipa ad organizzazioni e associazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e gli Enti locali relativamente all'attività delle Comunità europee, del Consiglio d'Europa e di altre associazioni e organismi internazionali;
b) favorisce il gemellaggio dei Comuni e di altri Enti locali con quelli dei Paesi membri dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali, come pure quello dei Comuni con altri Enti locali italiani;
c) stipula protocolli di collaborazione con Regioni e territori di altri Stati dell'Unione Europea e del mondo;
d) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi, di esperienze, di informazione e di divulgazione volte a promuovere l'integrazione europea;
e) favorisce lo scambio tra giovani nel quadro dei programmi e delle iniziative delle Comunità europee;
f) favorisce le attività formative generali volte a promuovere l'integrazione europea e l'esecuzione dei protocolli di cui alla lett. c);
g) stabilisce rapporti con le organizzazioni europeiste;
h) promuove e favorisce la diffusione delle tematiche
dell'integrazione europea;
i) favorisce la nascita e l'attività di associazioni di amicizia fra la Regione Emilia-Romagna e le Regioni e i territori per i quali sono in vigore i protocolli di cui alla lett. c);
l) favorisce la ricerca per l'utilizzo di risorse interne ed estere per il finanziamento delle attività di cui alle lettere precedenti;
m) promuove e favorisce le attività intese a sviluppare il partnerariato.
CAPO II
Gemellaggi
Art. 3. Presentazione richiesta.
1. Gli Enti locali della regione Emilia-Romagna, che intendono gemellarsi con altri Enti locali e che vogliono fruire dei benefici della presente legge, debbono fare richiesta al Presidente della Giunta regionale.
2. La richiesta deve essere corredata da:
a) una copia della deliberazione del Consiglio dell'Ente locale nella quale deve risultare l'Ente locale scelto per il gemellaggio, come pure l'assenso dell'Ente locale gemellato;
b) una relazione contenente il programma delle attività previste;
c) il preventivo dettagliato delle spese necessarie.
Art. 4. Benefici regionali.
1. La Giunta regionale esaminate le richieste di cui all'articolo 3 trasmette al Consiglio regionale apposita deliberazione in cui sono contenute le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge.
2. La quota a carico della Regione delle spese è determinata in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli Enti locali richiedenti. Il limite della quota a carico della Regione non può superare il 25 per cento delle spese o il 50 per cento per gli Enti locali con meno di 10.000 abitanti.
3. La Giunta dà priorità ai programmi di gemellaggio con Enti locali appartenenti a Regioni e territori con i quali sono in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lett. c).
Art. 5. Enti locali gemellati.
1. Gli Enti locali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno realizzato gemellaggi con altri Enti locali possono usufruire, ai sensi degli articoli precedenti, dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già esistenti sia per promuovere nuove iniziative di gemellaggio.
2. I Comuni e le Province gemellate con Enti locali appartenenti alle Regioni e territori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) possono integrare, previa intesa con la Regione, il piano di cui all'art. 6 con proprie iniziative.
CAPO III
Altre iniziative e norma finanziaria
Art. 6. Piano annuale degli interventi e finanziamenti regionali.
1. Annualmente la Giunta regionale predispone un piano di interventi ed iniziative, afferenti i vari settori di attività regionale, finalizzati a rafforzare la collaborazione con Regioni e territori per i quali siano in vigore i protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lett. c).
2. La Regione finanzia altresì tutte le iniziative previste dall'art. 2 secondo regole e procedure da adottarsi con apposito regolamento di Giunta.
Art. 7. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione, che verrà dotato della necessaria disponibilità finanziaria in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla
[1] Abrogata dall’art. 7 della