§ 5.4.26 - Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 13.
Modifiche di leggi regionali in materia di cultura e sport (L.R. 4 aprile 1985, n. 11; L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R. 25 agosto 1986, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:12/05/1997
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11.
Art. 2.  Modifiche alla L.R. 10 aprile 1995, n. 29.
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30.
Art. 4.  Modifiche alla L.R. 22 agosto 1994, n. 37.
Art. 5.  Celebrazioni verdiane.
Art. 6.  Norme transitorie e finali.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 5.4.26 - Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 13.

Modifiche di leggi regionali in materia di cultura e sport (L.R. 4 aprile 1985, n. 11; L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R. 25 agosto 1986, n. 30; L.R. 22 agosto 1994, n. 37).

(B.U. n. 48 del 16 maggio 1997).

 

Art. 1. Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11. [1]

 

     Art. 2. Modifiche alla L.R. 10 aprile 1995, n. 29. [2]

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30. [3]

 

     Art. 4. Modifiche alla L.R. 22 agosto 1994, n. 37. [4]

 

     Art. 5. Celebrazioni verdiane.

     1. Le iniziative culturali riguardanti il centenario della morte di Giuseppe Verdi sono realizzate direttamente dalla Regione secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. n. 37 del 1994.

 

     Art. 6. Norme transitorie e finali.

     1. Per l'esercizio 1997 la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, provvede con proprio atto ad integrare i programmi triennali vigenti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 37 del 1994 e dall'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dalla presente legge.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 1 e 5 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

 

 


[1] Modifica gli artt. 3, 8, 10, 11, 12 e 14 e aggiunge l'art. 7 bis nel testo della L.R. 11/1985.

[2] Modifica l'art. 13 della L.R. 29/1995.

[3] Modifica gli artt. 5 e 9 della L.R. 30/1986.

[4] Modifica gli artt. 2, 4, 8, 9 e aggiunge l'art. 4 bis nel testo della L.R. 37/1994.