§ 5.2.30 – L.R. 25 febbraio 1992, n. 9.
Utilizzazione, per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni delle Unità sanitarie locali oggetto di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:25/02/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alle Unità sanitarie locali.
Art. 2.  Soggetti abilitati alla richiesta.
Art. 3.  Assegnazione dei beni e delle attrezzature.


§ 5.2.30 – L.R. 25 febbraio 1992, n. 9.

Utilizzazione, per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni delle Unità sanitarie locali oggetto di inventariazione cancellati dai rispettivi inventari. [1]

(B.U. n. 28 del 27 febbraio 1992).

 

Art. 1. Autorizzazione alle Unità sanitarie locali.

     1. Le Unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna sono autorizzate a cedere i beni cancellati dall'inventario in base all'art. 7 dell'Allegato A della delibera della Giunta regionale n. 3310 del 28 giugno 1988 per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 2. Soggetti abilitati alla richiesta.

     1. Possono presentare richiesta alle Unità sanitarie locali per l'utilizzo del materiale indicato all'art. 1:

     - le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF;

     - le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale.

     2. La cessione del materiale dovrà avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente dovrà inoltre segnalare all'Unità sanitaria locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.

 

     Art. 3. Assegnazione dei beni e delle attrezzature.

     1. All'assegnazione dei beni e delle attrezzature è dato corso con le modalità previste dalle norme di contabilità delle Unità sanitarie locali.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 24 giugno 2002, n. 12, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 15 della L.R. 12/2002.