Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 25/02/1992 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alle Unità sanitarie locali. |
Art. 2. Soggetti abilitati alla richiesta. |
Art. 3. Assegnazione dei beni e delle attrezzature. |
§ 5.2.30 – L.R. 25 febbraio 1992, n. 9.
Utilizzazione, per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni delle Unità sanitarie locali oggetto di inventariazione cancellati dai rispettivi inventari. [1]
(B.U. n. 28 del 27 febbraio 1992).
Art. 1. Autorizzazione alle Unità sanitarie locali.
1. Le Unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna sono autorizzate a cedere i beni cancellati dall'inventario in base all'art. 7 dell'Allegato A della
Art. 2. Soggetti abilitati alla richiesta.
1. Possono presentare richiesta alle Unità sanitarie locali per l'utilizzo del materiale indicato all'art. 1:
- le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF;
- le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli artt. 28 e 29 della
2. La cessione del materiale dovrà avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente dovrà inoltre segnalare all'Unità sanitaria locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.
Art. 3. Assegnazione dei beni e delle attrezzature.
1. All'assegnazione dei beni e delle attrezzature è dato corso con le modalità previste dalle norme di contabilità delle Unità sanitarie locali.
[1] Legge abrogata dall’art. 15 della