Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 10/02/2006 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Oggetto e definizioni. |
Art. 3. Autorità competente. |
Art. 4. Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti. |
Art. 5. Organismi tecnici. |
Art. 6. Strutture addette alle attività di vigilanza. |
Art. 7. Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. |
Art. 8. Controllo della radioattività ambientale. |
Art. 9. Norme transitorie e finali. |
§ 5.1.92 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 1.
Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
(B.U. 10 febbraio 2006, n. 18).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell’ordinamento italiano dal
Art. 2. Oggetto e definizioni.
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni fissate dall’articolo 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti prodotti nell’ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;
c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di cui alla lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) le modalità di organizzazione di un’anagrafe delle sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un’effettiva conoscenza;
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo della radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’espressione del parere al competente Ministero nell’ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di Categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall’articolo 28 e dall’articolo 33 del decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al Capo II del decreto legislativo.
4. Per pratica deve intendersi un’attività omogenea, in relazione alle finalità di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta in una sede operativa identificata per via e numero civico. Nel caso di aziende in cui le pratiche comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in edifici separati, identificati però dallo stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna soggetta a specifico nullaosta preventivo.
Art. 3. Autorità competente.
1. Il nullaosta preventivo di Categoria B di cui all’articolo 29 del decreto legislativo per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento, in relazione all’idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2. L’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti prodotti nell’ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento.
3. I Comuni, nell’esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all’articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all’articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell’esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo.
Art. 4. Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti.
1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti devono essere presentate al Comune territorialmente competente. Il Comune trasmette la domanda all’Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le informazioni che devono essere contenute nelle richieste di nullaosta preventivo e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti.
3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l’interessato è tenuto a richiedere un nuovo nullaosta preventivo o una nuova autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti.
4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall’autorità competente, di cui all’articolo 3 della presente legge, contestualmente all’autorizzazione di cui alla
Art. 5. Organismi tecnici.
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i Dipartimenti di Sanità pubblica appositi Organismi tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all’allontanamento dei rifiuti.
2. Gli Organismi provvedono, ai sensi dell’articolo 4, all’espressione dei pareri tecnici necessari all’adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l’esercizio delle pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell’ambiente.
3. Lo svolgimento dell’istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte degli Organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente che si avvale dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
4. Il Direttore generale della Azienda Unità sanitaria locale nomina i componenti dell’Organismo tecnico, che è presieduto dal Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell’articolo 39 del
Art. 6. Strutture addette alle attività di vigilanza.
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e dall’ARPA per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente da inquinamenti radioattivi.
Art. 7. Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture che esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti nonché dell’ubicazione e consistenza delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali strutture, nell’ambito dell’anagrafe regionale di cui all’articolo 6 della
2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalità di gestione, di accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i soggetti a cui è affidata la gestione a livello regionale e territoriale di tali banche dati.
Art. 8. Controllo della radioattività ambientale.
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività ambientale, nonché di diffusione dei dati rilevati.
Art. 9. Norme transitorie e finali.
1. Sino alla costituzione degli Organismi tecnici, di cui all’articolo 5, le autorità competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di Categoria B, si avvalgono delle Commissioni provinciali Radiazioni Ionizzanti operanti presso le Sezioni provinciali di ARPA ai sensi dell’articolo 24 della
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il