| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Emilia Romagna | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria | 
| Data: | 08/08/1986 | 
| Numero: | 24 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. (Omissis) | 
| Art. 2. Entrata in vigore. | 
§ 5.1.21/1 - Legge Regionale 8 agosto 1986, n. 24.
Modifica della Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28 [*], di approvazione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Emilia-Romagna.
(B.U. n. 99 del 12-8-1986).
(Ambiti territoriali U.S.L. n. 20, 25, 27, 28, 29).
1. (Omissis) [1].
2. In conformità agli obiettivi di qualificazione e sviluppo dei servizi già previsti nei programmi delle Unità sanitarie locali di provenienza e nel rispetto del mantenimento degli attuali livelli di assistenza, la Giunta regionale con proprio provvedimento adegua le piante organiche, il riparto dei fondi tra le Unità sanitarie locali e l'assetto dei servizi in conseguenza della nuova aggregazione dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castelmaggiore e Granarolo dell'Emilia, anche nel quadro dell'organizzazione distrettuale delle Unità sanitarie locali.
Fino a che non saranno operativi i provvedimenti della Giunta Regionale di cui al presente comma, le prestazioni ed i servizi continueranno ad essere erogati secondo i livelli e le modalità in atto nelle Unità sanitarie locali n. 27 e 28.
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna.
[*] Abrogata dall'art. 24 della 
[1] Modificava gli ambiti territoriali delle U.S.L. n. 20, 25, 27, 28, 29 della