§ 4.5.17 - Legge Regionale 20 dicembre 1993, n. 44.
Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:20/12/1993
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto degli interventi.
Art. 3.  Destinatari dei contributi.
Art. 4.  Misura dei contributi regionali.
Art. 5.  Domande di finanziamento.
Art. 6.  Esame delle domande presentate.
Art. 7.  Concessione dei contributi.
Art. 8.  Liquidazione dei contributi.
Art. 9.  Copertura finanziaria.


§ 4.5.17 - Legge Regionale 20 dicembre 1993, n. 44.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci.

(B.U. n. 108 del 22 dicembre 1993).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale finalizzati:

     a) al riequilibrio del sistema di trasporto delle merci, sviluppando l'intermodalità e, in particolare, favorendo il potenziamento del vettore ferroviario e del cabotaggio costiero;

     b) all'integrazione fra i vari modi di trasporto;

     c) all'aumento della produttività e dell'efficienza delle infrastrutture e dei servizi;

     d) alla riduzione dell'inquinamento ambientale e dei rischi della circolazione.

 

     Art. 2. Oggetto degli interventi.

     1. Ai fini indicati all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a erogare contributi regionali per:

     a) realizzare interventi negli interporti e nel porto di Ravenna riguardanti opere civili, impianti e attrezzature, nonché opere esterne necessarie per l'integrazione funzionale deve infrastrutture con il territorio circostante con particolare riferimento al sistema ferroviario;

     b) realizzare aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;

     c) realizzare centri di raccolta, di movimentazione e di smistamento delle merci;

     d) impiantare, potenziare e integrare sistemi informatici e telematici per migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti;      e) creare ovvero potenziare banche dati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasporto e ridurre i percorsi a vuoto, nonché per acquisire ed utilizzare informazioni di carattere operativo, anche in collegamento con reti nazionali e internazionali;

     f) valorizzare la rete infrastrutturale dei centri attrezzati al servizio del trasporto delle merci mediante iniziative, anche di carattere promozionale, mirate ad acquisire nuove correnti di traffico e ad incentivare il trasporto combinato;

     g) favorire l'integrazione organizzativa e gestionale fra terminal intermodali della Regione, anche attraverso la costituzione di apposita società.

     2. In relazione alle opere indicate nel presente articolo, i contributi possono essere concessi anche per gli oneri di progettazione.

 

     Art. 3. Destinatari dei contributi.

     1. Sono destinatari dei contributi di cui alla presente legge, soggetti pubblici e privati, singoli o associati, società di capitali, cooperative e consorzi, che operano nel settore in coerenza con le indicazioni e con gli obiettivi indicati negli articoli precedenti.

 

     Art. 4. Misura dei contributi regionali.

     1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi ai soggetti pubblici e alle società con maggioranza di capitale pubblico fino alla misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Ai soggetti privati i contributi sono concessi fino alla misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 5. Domande di finanziamento.

     1. Per ottenere il contributo i soggetti interessati devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei seguenti documenti:

     a) deliberazione di approvazione dell'iniziativa da attuare e sue finalità;

     b) relazione descrittiva dell'iniziativa di cui al punto a) con indicazione:

     1) delle modalità di intervento e della previsione di spesa;

     2) dei benefici attesi attivati dalla realizzazione dell'intervento;

     3) dalle fonti di finanziamento, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.

 

     Art. 6. Esame delle domande presentate.

     1. La Giunta regionale, con atto deliberativo da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento ed i criteri per la loro valutazione. Tale atto deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. In sede di prima applicazione l'atto deliberativo viene adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. I criteri per la valutazione delle domande devono garantire che le iniziative proposte rientrino negli obiettivi e nelle finalità previste dalla presente legge e siano coerenti con la programmazione e pianificazione regionale.

     3. Sarà in ogni caso data priorità a iniziative e progetti destinati a realizzare interventi in accordo con quelli attuati o programmati dal vettore ferroviario e finalizzati al potenziamento del trasporto intermodale.

 

     Art. 7. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, con lo stesso atto di cui al comma 1 dell'art. 6, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

     2. Le domande presentate sono preventivamente sottoposte all'esame di un nucleo tecnico di valutazione.

     3. La composizione del nucleo di valutazione, le modalità di funzionamento, nonché la nomina dei rappresentanti sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo.

 

     Art. 8. Liquidazione dei contributi.

     1. La Regione provvede alla liquidazione e all'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge con le modalità stabilite all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

     2. La liquidazione dei contributi relativi agli interventi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge è subordinata alla presentazione di fatture quietanzate o di diversa, idonea documentazione giustificativa e alla verifica della realizzazione dell'intervento ammesso a contributo.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte: per quanto riguarda le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31; per quanto riguarda le spese di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.