§ 4.4.92 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 28.
Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/12/2009
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Art. 3.  Monitoraggio
Art. 4.  Norma finanziaria


§ 4.4.92 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 28.

Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione

(B.U. 29 dicembre 2009, n. 228)

 

Art. 1. Finalità

1. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale“, e nel programma Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 2 agosto 2002, n. 57 e del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, anche detto Piano nazionale d’azione sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell’impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente.

 

     Art. 2. Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici

1. Nel Programma regionale per la tutela dell’ambiente, denominato Piano d’azione ambientale, di cui all’articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono contenuti i criteri per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui all’articolo 1. Nel rispetto del Piano di cui all’articolo 1, la Regione introduce i criteri più avanzati di sostenibilità ambientale.

 

2. La Regione promuove e sostiene, attraverso l’emanazione di linee guida, i Piani d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli altri enti pubblici, finalizzati ad orientare le rispettive stazioni appaltanti all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.

 

3. La Regione, le Province e i Comuni, con l’eccezione di quelli con popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti, approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano d’azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l’introduzione di criteri ambientali nelle procedure d’acquisto di forniture di beni e servizi.

 

4. L’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER elabora la propria programmazione annuale coerentemente con gli obiettivi dei piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui al comma 2.

 

5. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni attuano quanto previsto dalla presente legge anche attraverso il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.

6. Le misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui criteri di cui all’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

 

a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;

 

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

 

c) riduzione della produzione di rifiuti;

 

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

 

e) riduzione dei rischi ambientali.

 

A questi criteri si aggiunge quello della implementazione delle tecniche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti e dell’acquisto di prodotti agroalimentari tipici e biologici, il cui intero ciclo di produzione sia realizzato in Emilia-Romagna.

 

7. Nelle procedure d’acquisto, la Regione applica i “criteri ambientali minimi” fissati, per le categorie merceologiche indicate dall’articolo 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006, con decreti del Ministro dell’Ambiente, in applicazione del PAN GPP. L’applicazione dei “criteri ambientali minimi” si realizza perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale più elevati. In attuazione delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione provvede ad implementare ulteriori criteri o performance ambientali più avanzate.

 

     Art. 3. Monitoraggio

1. La Giunta regionale elabora e trasmette all’Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato dell’introduzione degli strumenti di GPP nel territorio regionale.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).