Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 29/12/2009 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici |
Art. 3. Monitoraggio |
Art. 4. Norma finanziaria |
§ 4.4.92 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 28.
Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione
(B.U. 29 dicembre 2009, n. 228)
Art. 1. Finalità
1. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale“, e nel programma Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 2 agosto 2002, n. 57 e del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, anche detto Piano nazionale d’azione sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della
Art. 2. Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
1. Nel Programma regionale per la tutela dell’ambiente, denominato Piano d’azione ambientale, di cui all’articolo 99 della
2. La Regione promuove e sostiene, attraverso l’emanazione di linee guida, i Piani d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli altri enti pubblici, finalizzati ad orientare le rispettive stazioni appaltanti all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.
3. La Regione, le Province e i Comuni, con l’eccezione di quelli con popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti, approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano d’azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l’introduzione di criteri ambientali nelle procedure d’acquisto di forniture di beni e servizi.
4. L’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER elabora la propria programmazione annuale coerentemente con gli obiettivi dei piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui al comma 2.
5. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni attuano quanto previsto dalla presente legge anche attraverso il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.
6. Le misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui criteri di cui all’articolo 1, comma 1126, della
a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
A questi criteri si aggiunge quello della implementazione delle tecniche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti e dell’acquisto di prodotti agroalimentari tipici e biologici, il cui intero ciclo di produzione sia realizzato in Emilia-Romagna.
7. Nelle procedure d’acquisto, la Regione applica i “criteri ambientali minimi” fissati, per le categorie merceologiche indicate dall’articolo 1, comma 1127, della
Art. 3. Monitoraggio
1. La Giunta regionale elabora e trasmette all’Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato dell’introduzione degli strumenti di GPP nel territorio regionale.
Art. 4. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della