§ 4.4.23 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 39.
Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/04/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco regionale e finalità.
Art. 2.  Strumenti di pianificazione.
Art. 3.  Attuazione del Parco.
Art. 4.  Ente di gestione.
Art. 5.  Comitato tecnico scientifico.
Art. 6.  Zonizzazione provvisoria.
Art. 7.  Norme di salvaguardia.
Art. 8.  Promozione, indennizzi, vigilanza e sanzioni. Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Disposizioni finali


§ 4.4.23 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 39.

Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio.

(B.U. n. 76 del 19 aprile 1995).

 

Art. 1. Istituzione del Parco regionale e finalità.

     1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale del comune di Monteveglio ed è individuato dalla cartografia allegata alla presente legge. Alla zonizzazione e perimetrazione definitiva si procederà in sede di approvazione del Piano territoriale del Parco.

     2. Le finalità del Parco sono:

     a) conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio storico, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico;

     b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione delle preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;

     c) promozione e realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici storici e naturalistici, particolarmente rivolti alle scuole della limitrofa area metropolitana bolognese;

     d) promozione e realizzazione di programmi di sperimentazione di attività agricole biologiche ad alto livello qualitativo che possano costituire esempi paradigmatici anche per le attività agricole che si svolgono al di fuori del parco.

 

     Art. 2. Strumenti di pianificazione. [1]

     1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla L.R. del 12 novembre 1992, n. 40.

 

     Art. 3. Attuazione del Parco. [2]

     1. Sono strumenti attuativi del Parco: il Programma di sviluppo, i Progetti di intervento particolareggiato, il Regolamento, come disciplinati dagli articoli 16,18 e 20 della L.R. 11/88 e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Ente di gestione. [3]

     1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità Montana n. 9 - Valle di Samoggia e il Comune di Monteveglio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/88 e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.

     3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14 e 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.

 

     Art. 5. Comitato tecnico scientifico. [4]

     1. Il Comitato tecnico scientifico del parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.

 

     Art. 6. Zonizzazione provvisoria.

     1. L'area del Parco individuata nell'allegato elaborato cartografico viene suddivisa in 3 zone:

     a) zona A - Protezione integrale - biotopo del Rio Ramato;

     b) zona B - Protezione generale, articolata nelle sottozone:

     B1: di prevalente interesse naturalistico - Bosco di Monte Morello e formazioni calanchive;

     B2: di prevalente interesse storico-paesaggistico Borgo, Abbazia e "Palazzo" Agucchi;

     B3: di prevalente interesse paesaggistico - comprende le aree che fanno da "cornice" al Colle di Monteveglio;

     c) zona C - zone prevalentemente agricole.

 

     Art. 7. Norme di salvaguardia.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alle singole zone del Parco si applicano le seguenti norme di salvaguardia:

 

ZONA A

     E' costituita dal biotopo del Rio Ramato; comprende la valletta fino alla sua testata calanchiva. E questa l'area del Parco che possiede il più alto grado di naturalità, grazie anche alla presenza di pendii molto ripidi e inaccessibili.

     Le caratteristiche principali sono le seguenti:

     - ampie superfici boscate con presenza abbondante di fauna selvatica;

     - formazioni calanchive e altre conformazioni geomorfologiche di rilevante interesse, lungo il corso del Rio Ramato;

     - presenza di sorgenti minerali solforose e ferruginose.

     Per questa zona l'obiettivo principale consiste nella tutela e protezione integrale del biotopo.

     Vengono pertanto fissate le seguenti norme di salvaguardia:

     Nelle zone A sono vietate le seguenti attività:

     - qualsiasi trasformazione dei luoghi;

     - a costruzione di edifici, manufatti a qualunque scopo destinati;

     - ogni intervento sulla vegetazione. Il Piano territoriale del Parco fornirà indicazioni in merito agli interventi ammissibili per favorire la ripresa della vegetazione in aree particolari;

     - l'attività venatoria;

     - il transito motorizzato ad esclusione dei mezzi di soccorso o di servizio del Parco;

     - l'apertura di nuove cave e discariche;

     - accendere fuochi all'aperto.

     Nel primo tratto della valletta la fruizione dei percorsi didattici già esistenti sarà limitata a motivi di studio e di ricerca, previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco.

 

ZONE B

     Sono zone di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico.

     Sono fissate le seguenti norme di salvaguardia valide in tutte le Zone B:

     Nelle zone B sono vietate le seguenti attività:

     - l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;

     - l'abbattimento di esemplari arborei isolati presenti nei pressi degli edifici rurali e all'interno o ai margini dei coltivi appartenenti alla flora autoctona spontanea di diametro superiore a cm. 20. L'Ente di gestione del Parco potrà autorizzare eventuali interventi esclusivamente per comprovati motivi di sicurezza;

     - l'estensione delle aree destinate all'agricoltura;

     - qualsiasi modificazione morfologica del suolo; saranno consentite esclusivamente opere finalizzate alla difesa idrogeologica, senza modificazioni del regime delle acque e previo parere dell'Ente di gestione del Parco;

     - l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti.

     Il Piano territoriale del Parco detterà norme atte a regolamentare l'accesso al Borgo;

     - l'apertura di nuove cave o discariche;

     - accendere fuochi all'aperto;

     - l'attività venatoria;

     - il campeggio libero;

     - è sempre ammessa, anzi è incentivata, la fruizione lungo i sentieri esistenti, a scopo principalmente didattico e di ricerca;

     - è ammessa la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse locale, con tracciato e modalità di intervento approvate dall'Ente di gestione del Parco.

     Vengono fissate, inoltre, ulteriori norme di salvaguardia articolate nelle sottozone B1, B2, B3.

Zona B1: zona di particolare interesse naturalistico. E' costituita dalle aree boscate di Monte Morello e da formazioni calanchive.

     L'obiettivo principale da perseguire in questa zona è la conservazione e valorizzazione del bosco, evitando pertanto l'estensione delle aree destinate all'agricoltura.

     Vengono fissate le seguenti norme di salvaguardia:

     Nelle zone B 1 sono vietate le seguenti attività:

     - qualsiasi intervento sulla vegetazione. Il Piano territoriale del Parco indicherà gli interventi eventualmente ammessi in determinate zone al fine di favorire il ripristino degli assetti rurali, storici, ove necessario, e l'avvio del bosco ad alto fusto;

     - arboricoltura;

     - il transito motorizzato ad esclusione dei residenti, dei mezzi di servizio delle attività agricole esistenti e dei mezzi di servizio del Parco;

     - sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e ristrutturazione edilizia, strettamente finalizzati alle funzioni istituzionali del Parco o delle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dalla variante generale al Piano regolatore generale adottata il 16 novembre 1989, con atto n. 141 e controdedotta il 24 gennaio 1991 con atto n. 4.

 

Zona B2: zona di particolare interesse storico-paesaggistico.

     E' costituita dall'antico Borgo medievale, dall'Abbazia e dal "Palazzo" con relativo giardino storico di Villa Agucchi.

     Questa zona, storicamente antropizzata, concentra i maggiori valori storico-culturali presenti nel Parco.

     L'obiettivo principale del Parco è qui costituito dalla tutela e valorizzazione degli insediamenti storici e delle emergenze architettoniche e dal mantenimento del loro rapporto con la campagna circostante.

     Vengono fissate le seguenti norme di salvaguardia:

     - è vietato intervenire sulla vegetazione con taglio raso: nei boschi cedui è consentito il legnatico a rotazione. Il Piano territoriale del Parco stabilirà gli interventi necessari per migliorare la superficie boscata e per favorire l'aumento e il miglioramento della massa legnosa;

     - sugli edifici situati all'interno del perimetro del centro edificato e per gli altri edifici esistenti sono ammessi gli interventi e le destinazioni previste dalla variante generale al Piano regolatore generale adottata il 16 novembre 1989 con atto n. 141 e controdedotta il 24 gennaio 1991 con atto n. 4.

 

Zona B3: zona di particolare interesse paesaggistico.

     Comprende le aree che costituiscono la "cornice" panoramica del colle di Monteveglio.

     E' costituita da boschi di transizione, dai coltivi in parziale o totale abbandono, dagli arbusteti. Comprende inoltre la zona fluviale di pertinenza del torrente Samoggia.

     L'obiettivo principale per queste zone è quello di mantenere la funzione di "transizione" tra le zone boscate e le zone più intensamente utilizzate per le attività agricole.

     Lungo il torrente Samoggia l'obiettivo è costituito dalla salvaguardia di una fascia di tutela fluviale ai fini della sua rinaturalizzazione.

     Vengono fissate le seguenti norme di salvaguardia:

     - è vietato intervenire sulla vegetazione con taglio raso: nei boschi cedui è consentito il legnatico a rotazione. Il Piano territoriale del Parco stabilirà gli interventi necessari per migliorare la superficie boscata e per favorire l'aumento e il miglioramento della massa legnosa;

     - sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia, strettamente finalizzati alle funzioni istituzionali del Parco o alle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie di intervento ammesse dalla variante generale al Piano regolatore generale adottata sui singoli edifici;

     - nelle aree esondabili, e comunque per una fascia di m. 10 dal limite degli invasi e alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione di manufatti edilizi, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno; al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, sono consentiti limitati interventi finalizzati all'uso degli eccessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo.

 

ZONA C

     Zone prevalentemente agricole.

     Questa zona è composta da aree che costituiscono il contesto paesistico di riferimento dell'emergenza storico-insediativa dell'Abbazia, in quanto poste alla base del colle di Monteveglio.

     In esse l'intervento umano è essenzialmente rivolto alla conduzione agronomica dei terreni dalla quale il paesaggio risulta modellato.

     In queste aree la prosecuzione delle attività agricole è promossa e incentivata, con particolare riferimento all'agricoltura biologica, alla promozione di colture specializzate ad alto livello qualitativo e all'agriturismo.

     Dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali e dei versanti, consentendo le eventuali nuove costruzioni funzionali all'attività agricola, solo nello stretto rispetto delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendole nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo.

     Sono fissate le seguenti norme di salvaguardia:

     Nelle zone C sono vietate le seguenti attività:

     - l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;

     - l'abbattimento di esemplari arborei isolati presenti nei pressi degli edifici rurali e all'interno o ai margini dei coltivi, appartenenti alla flora autoctona spontanea di diametro superiore a cm. 20. L'Ente di gestione del Parco potrà autorizzare eventuali interventi esclusivamente per comprovati motivi di sicurezza;

     - qualsiasi modificazione morfologica del suolo; saranno consentite unicamente opere di difesa idrogeologica, senza modificazioni del regime delle acque, su parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco;

     - l'apertura di nuove strade. Il Piano territoriale del Parco disciplinerà le modalità di un'eventuale limitazione all'accesso;

     - l'apertura di nuove cave o discariche;

     - l'attività venatoria;

     - il campeggio libero;

     - tutti gli interventi di forestazione dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Parco;

     - l'attività edilizia è consentita unicamente finalizzata all'attività agricola, all'agriturismo e ai fini istituzionali del Parco, secondo le norme contenute nel Piano regolatore generale vigente;

     - è ammessa la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse locale, con tracciato e modalità di intervento approvate dall'Ente di gestione del Parco;

     - è sempre ammessa, anzi è incentivata, la fruizione lungo i sentieri esistenti, a scopo principalmente didattico e di ricerca.

 

     Art. 8. Promozione, indennizzi, vigilanza e sanzioni. Disposizioni finanziarie. [5]

     1. Le iniziative promozionali, la previsione degli indennizzi, la vigilanza e le sanzioni sono disciplinate ai Titoli IV e V della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.

 

     Art. 9. Disposizioni finali [6]

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.


[1] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[3] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[5] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.