§ 4.4.22 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 38.
Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:14/04/1995
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco regionale e finalità.
Art. 2.  Strumenti di pianificazione.
Art. 3.  Ente di gestione.
Art. 4.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 5.  Attuazione del parco.
Art. 6.  Convenzioni.
Art. 7.  Norme di salvaguardia.
Art. 8.  Indennizzi.
Art. 9.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 4.4.22 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 38.

Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone.

(B.U. n. 75 del 10 aprile 1995).

 

Art. 1. Istituzione del parco regionale e finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, istituisce il "Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone".

     2. Il perimetro del parco ricade nei comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua perimetrazione definitiva e alla zonizzazione si provvederà in sede di approvazione del Piano territoriale del parco.

     3. Le finalità del parco sono:

     a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;

     b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;

     c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;

     d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.

     4. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, la Comunità Montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio e gli enti operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela, di recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico del territorio e delle popolazioni ivi residenti.

 

     Art. 2. Strumenti di pianificazione. [1]

     1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

 

     Art. 3. Ente di gestione. [2]

     1. L'Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio, costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità Montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e degli articoli 10 e 11 della L.R. 40/92.

     2. Ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 40/92, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri enti di cui al comma 1.

     3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/92 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello Statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.

     4. Per quanto concerne il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13,14,14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.

 

     Art. 4. Comitato tecnico-scientifico. [3]

     1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone è composto da esperti ed è disciplinato dall'art. 12 della L.R. 40/92. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.

 

     Art. 5. Attuazione del parco. [4]

     1. Sono strumenti attuativi del parco: il programma di sviluppo, i progetti di intervento particolareggiato, ed il Regolamento, comune disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.

 

     Art. 6. Convenzioni. [5]

     1. Per il raggiungimento delle finalità del parco, la gestione di fabbricati e di beni di proprietà e in disponibilità privata può essere regolata da apposite convenzioni stipulate dall'Ente di gestione con i soggetti interessati, sia pubblici che privati, che abbiano le caratteristiche idonee.

     2. Convenzioni specifiche per particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 7. Norme di salvaguardia.

     1. Al parco istituito con la presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

 

     Art. 8. Indennizzi. [6]

     1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

 

     Art. 9. Vigilanza e sanzioni. [7]

     1. L'attività di vigilanza è disciplinata dagli articoli 31 e 32 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

 

     Art. 10. Disposizioni finali [8]

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[3] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[5] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.