§ 2.8.3F - Legge 22 ottobre 1976, n. 750.
Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:22/10/1976
Numero:750


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, recante integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
Art. 2.      Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      All'art. 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: "di concerto con il Ministro per il tesoro".
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:
Art. 5.      Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori [...]


§ 2.8.3F - Legge 22 ottobre 1976, n. 750.

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; modifiche e integrazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364.

(G.U. 15 novembre 1976, n. 304)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, recante integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

 

          Art. 2.

     Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:

     "Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'art. 1, secondo comma, lettere a), b) e c)".

 

          Art. 3.

     All'art. 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: "di concerto con il Ministro per il tesoro".

     All'art. 2, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: "Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie".

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è soppresso.

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:

     "Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati all'entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria".

 

          Art. 5.

     Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti singoli od associati.