§ 2.8.22 - Legge 20 febbraio 1958, n. 189.
Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:20/02/1958
Numero:189


Sommario
Art. 1.      Sulla disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in [...]
Art. 2.      Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:
Art. 3.      Al n. 3 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: "con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e con gli [...]


§ 2.8.22 - Legge 20 febbraio 1958, n. 189.

Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(G.U. 26 marzo 1958, n. 74).

 

     Art. 1.

     Sulla disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di cinque miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprietà contadina.

 

          Art. 2.

     Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:

     a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

     b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

     Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall'art. 1 della presente legge viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.

     Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Al n. 3 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: "con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.