§ 2.6.82 - D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:21/12/1996
Numero:697


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 3.  Competenze delle regioni.
Art. 4.  Provvedimenti ministeriali.
Art. 5.  Registro nazionale.
Art. 6.  Obblighi dei fornitori.
Art. 7.  Piccoli coltivatori.
Art. 8.  Comitato consultivo.


§ 2.6.82 - D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697. [1]

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione.

(G.U. 10 febbraio 1997, n. 33).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini della commercializzazione, nell'Unione europea, dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutti, loro ibridi, generi e specie enumerati nell'allegato, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

     2. Ai fini del presente regolamento la direttiva 92/34/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutti, è denominata nel prosieguo "direttiva".

 

          Art. 2. Competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.

     2. Per lo svolgimento delle attività tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 3. Competenze delle regioni.

     1. I servizi fitosanitari regionali, istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, svolgono le seguenti funzioni:

     a) applicazione sul territorio delle direttive relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     b) controlli anche a campione, oggetto della direttiva, presso la aziende dei fornitori e le relative autorizzazioni per l'accreditamento dei fornitori e per il rilascio del documento di commercializzazione;

     c) vigilanza sul territorio ai fini dell'applicazione della direttiva;

     d) accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi relative ai requisiti di qualità delle produzioni vivaistiche, nonché le ispezioni nei laboratori autorizzati per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione;

     e) comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle autorizzazioni concesse per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori nonché delle relative revoche.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, i servizi fitosanitari regionali si possono avvalere del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

 

          Art. 4. Provvedimenti ministeriali.

     1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto provvede a:

     a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

     b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;

     c) determinare gli standards tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;

     d) fissare i criteri e le modalità, sentito il Ministero del tesoro, per determinare i compensi che i competenti organi regionali potranno richiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

 

          Art. 5. Registro nazionale.

     1. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione.

     2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varietà al citato Registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:

     a) copia della documentazione relativa alla descrizione della varietà presentata per il brevetto in caso di varietà già brevettata o in corso di brevettazione;

     b) descrizione della varietà secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varietà sicuramente identificabile nel caso di varietà non tutelata da brevetto;

     c) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.

     3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.

     4. Il Registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritti, a cura del medesimo Ministero o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori ed i laboratori autorizzati.

     5. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione ed alla tenuta del suddetto Registro.

 

          Art. 6. Obblighi dei fornitori.

     1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sono tenuti a:

     a) richiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, presentando apposita domanda corredata della documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondono, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dalla direttiva;

     b) informare immediatamente il servizio fitosanitario nazionale della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi previsti nella direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, ed adottare tutti i provvedimenti che esso propone;

     c) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;

     d) accompagnare il prodotto commercializzato con il "documento di commercializzazione";

     e) tenere un registro in cui annotare le varietà non brevettate e non iscritte nel registro nazionale con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni;

     f) conformarsi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della direttiva.

     2. I fornitori la cui attività nel campo della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto è limitata alla semplice distribuzione di tali materiali e di piante prodotte e confezionate al di fuori del loro stabilimento, sono esonerati dagli obblighi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 1.

     3. I soggetti di cui al comma 2 sono comunque tenuti a:

     a) tenere un registro o a conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;

     b) possedere strutture atte alla conservazione in vivo del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto.

 

          Art. 7. Piccoli coltivatori.

     1. Sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento i "piccoli coltivatori", cioè coloro che producono e vendono materiale oggetto della direttiva che nella totalità è destinato come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali.

 

          Art. 8. Comitato consultivo.

     1. Per l'espletamento delle attività previste nel presente regolamento, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali istituisce con proprio decreto il comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

     2. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:

     a) tre ricercatori appartenenti agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti nel settore genetico-sanitario del materiale di moltiplicazione;

     b) tre esperti in materia di vivaismo frutticolo designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura;

     c) un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali;

     d) tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale, uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza stato-regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     e) tre rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

     3. Il comitato, di cui al comma 1, dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali lo ritenga necessario. Esso fornisce pareri in merito ai requisiti qualitativi del materiale di moltiplicazione e delle piante da frutto nonché sulle attività tecnico-scientifiche di competenza del Ministero.

     4. Gli oneri connessi alla partecipazione dei membri alle riunioni del comitato sono a carico degli enti e delle organizzazioni di appartenenza o designati.

     5. Alle riunioni del comitato, se del caso, possono essere invitati esperti nazionali di chiara fama, appartenenti alle università o ad altre istituzioni di ricerca pubbliche o private, per l'approfondimento e la valutazione di tematiche specifiche, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

 

ALLEGATO [2]

 

ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

 

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

 


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124.

[2] Allegato così sostituito dal D.M. 27 febbraio 2004.