Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 30/12/1992 |
Numero: | 535 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 3. Fornitori. |
Art. 4. Autorizzazione dei fornitori. |
Art. 5. Obblighi dei fornitori. |
Art. 6. Categorie esonerate . |
Art. 7. Documento di commercializzazione. |
Art. 8. Piccoli coltivatori. |
Art. 9. Laboratori autorizzati. |
Art. 10. Registro nazionale. |
Art. 11. Comitato consultivo. |
Art. 12. Controlli. |
Art. 13. Paesi terzi. |
Art. 14. Sanzioni. |
Art. 15. Norma transitoria. |
§ 2.6.71 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 535.
Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
(G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.)
Art. 1. Campo di applicazione. [1]
Art. 2. Competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. [2]
Art. 4. Autorizzazione dei fornitori. [4]
Art. 5. Obblighi dei fornitori. [5]
Art. 6. Categorie esonerate .[6]
Art. 7. Documento di commercializzazione. [7]
Art. 8. Piccoli coltivatori. [8]
Art. 9. Laboratori autorizzati. [9]
Art. 10. Registro nazionale.
1. E' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della Direzione generale della produzione agricola, il Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali ammesse alla commercializzazione di cui al presente decreto.
2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varietà al citato registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:
in caso di varietà brevettata, o in corso di brevettazione, copia della documentazione relativa alla descrizione delle varietà, presentata per il brevetto;
in caso di varietà non tutelata da brevetto, la descrizione della varietà secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varietà sicuramente identificabile;
una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione, nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.
3. Il Ministero può delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
4. Il registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del registro.
Art. 11. Comitato consultivo. [10]
Art. 15. Norma transitoria. [14]
Allegato
Elenco dei generi e delle specie di cui all'art. 1, comma 1 [15]
[1] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 15 del