§ 2.6.54 - L. 5 aprile 1985, n. 126.
Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:05/04/1985
Numero:126


Sommario
Art. 1.      L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola
Art. 2.      Coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente [...]
Art. 3.      I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 2.6.54 - L. 5 aprile 1985, n. 126.

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi.

(G.U. 15 aprile 1985, n. 89).

 

     Art. 1.

     L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

 

          Art. 2.

     Coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 3.

     I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.