§ 2.6.25 – D.L. 17 marzo 1967, n. 81.
Organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:17/03/1967
Numero:81


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti elencati nell'allegato A ed a decorrere dal 1° gennaio 1968, quelli elencati nell'allegato B [...]
Art. 2.      Le norme per l'organizzazione dei controlli sulla rispondenza dei prodotti ortofrutticoli ai prescritti requisiti di qualità sono determinate con decreto del Ministro [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per le violazioni delle norme di qualità di cui al precedente art. 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma entro un limite minimo di lire 5000 [...]
Art. 5.      Le violazioni di cui all'art. 4, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento [...]
Art. 6.      Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del precedente articolo, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione trasmette il [...]
Art. 7.      Tutte le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6 devono essere versate dai trasgressori direttamente sull'apposito conto corrente postale, intestato a [...]
Art. 8.      Le Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono integrate con la partecipazione di
Art. 9.      Il Comitato consultivo nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 è competente ad esprimere il parere su ogni questione attinente [...]
Art. 10.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti di cui all'allegato A, e dal 1 gennaio 1968 per quelli di cui all'allegato B, le norme [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.6.25 – D.L. 17 marzo 1967, n. 81. [1]

Organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

(G.U. 17 marzo 1967, n. 69).

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti elencati nell'allegato A ed a decorrere dal 1° gennaio 1968, quelli elencati nell'allegato B al decreto medesimo non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo se non sono conformi alle norme di qualità stabilite dai regolamenti della Comunità economica europea, salve le eccezioni previste dai regolamenti medesimi.

     Non sono soggetti sul mercato interno all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

     a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centro di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;

     b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;

     c) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti, o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati situati nella zona di produzione;

     d) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o verso centri di deposito situati nella stessa zona di produzione [2].

     Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

     a) i prodotti avviati verso industrie trasformatrici;

     b) i prodotti ceduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo [3].

     Per i prodotti di cui al comma secondo e comma terzo, lettera a), deve essere fornita la prova che essi rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione [4].

 

          Art. 2.

     Le norme per l'organizzazione dei controlli sulla rispondenza dei prodotti ortofrutticoli ai prescritti requisiti di qualità sono determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, con il Ministro per il commercio con l'estero e con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero e col Ministro per la sanità [5].

     I controlli necessari per verificare che i prodotti di cui al precedente articolo siano conformi alle norme di qualità, nonchè alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, del Regolamento n. 158 della Comunità economica europea, sono esercitati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in collaborazione con gli ispettorati provinciali della alimentazione, avvalendosi anche del personale che potrà essere posto a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o da altre Amministrazioni statali, dagli Enti di sviluppo agricolo e da altre pubbliche Amministrazioni, con le modalità da stabilire con i decreti di cui al primo comma del presente articolo [6].

 

          Art. 3. [7]

     Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell' del presente decreto, le persone incaricate dello svolgimento delle funzioni di controllo, di cui al precedente articolo, hanno facoltà di accesso nei luoghi in cui sono esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti posti in commercio i prodotti soggetti alla regolamentazione qualitativa di cui al presente decreto, e possono richiedere l'intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

     Chiunque impedisca l'espletamento delle dette funzioni al personale sopra indicato o comunque ne ostacoli l'esercizio è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

 

          Art. 4.

     Per le violazioni delle norme di qualità di cui al precedente art. 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma entro un limite minimo di lire 5000 ed un massimo di lire 400.000, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed al valore del prodotto [8].

     La stessa sanzione si applica per le violazioni delle norme dei regolamenti comunitari relative alla apposizione delle indicazioni esterne sugli imballaggi e sulla merce trasportata o posta in vendita alla rinfusa, nonchè delle norme relative ai documenti o schede di accompagnamento.

     Gli addetti alla vigilanza che accertano la non rispondenza di prodotti ortofrutticoli posti in commercio alle suindicate norme di qualità possono impartire le prescrizioni necessarie per adeguare il prodotto alle norme stesse, o vietarne all'occorrenza la vendita.

     Chiunque non adempie alle suddette prescrizioni e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma entro un limite minimo ed un massimo pari al triplo di quelli indicati al primo comma.

     Il provento delle sanzioni previste dal presente articolo è versato allo stato di previsione dell'entrata.

 

          Art. 5.

     Le violazioni di cui all'art. 4, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

     Il trasgressore è ammesso a pagare con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista. Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine massimo di 10 giorni dalla contestazione o notificazione.

     I funzionari che accertano le infrazioni devono comunicare il verbale al capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

 

          Art. 6.

     Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del precedente articolo, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione trasmette il verbale di accertamento alla Commissione di cui al successivo art. 8.

     La Commissione, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione.

     In conformità a tale deliberazione il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ingiunge all'obbligato di pagare la somma medesima e le spese di notificazione entro trenta giorni dalla notificazione stessa.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati, entro il termine prefissato per il pagamento, possono ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

 

          Art. 7.

     Tutte le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6 devono essere versate dai trasgressori direttamente sull'apposito conto corrente postale, intestato a ciascun Ispettorato provinciale dell'alimentazione, vincolato a favore dell'Erario.

     Gli Ispettorati predetti, entro i primi cinque giorni di ogni mese, sono tenuti a versare allo stato di previsione dell'entrata a mezzo postagiro presso la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, tutte le somme affluite nel mese precedente.

     Le Ragionerie provinciali dello Stato effettuano verifiche periodiche agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione per accertare la regolarità dei versamenti indicati nel comma precedente affluiti all'Erario in relazione ai verbali di accertamento e alle ingiunzioni di pagamento di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.

 

          Art. 8.

     Le Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono integrate con la partecipazione di:

     un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

     un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

     Oltre ad esercitare i compiti derivanti dalla citata legge 25 marzo 1959, n. 125, e dall'art. 6 del presente decreto, le Commissioni esprimono pareri e formulano proposte in ordine a questioni di interesse locale attinenti all'applicazione del decreto medesimo.

 

          Art. 9.

     Il Comitato consultivo nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 è competente ad esprimere il parere su ogni questione attinente all'applicazione del regolamento comunitario 158/66 del 25 ottobre 1966 e sui problemi di carattere organizzativo da esso derivanti.

 

          Art. 10.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti di cui all'allegato A, e dal 1 gennaio 1968 per quelli di cui all'allegato B, le norme di qualità, stabilite dai Regolamenti della Comunità economica europea, sostituiscono anche, ad ogni effetto, la disciplina prevista dal decreto ministeriale 7 agosto 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1959, n. 200, recante norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi [9].

     Restano ferme le norme relative all'incidenza della tara, di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1961, n. 19, recante modifiche al sopra citato decreto ministeriale 7 agosto 1959.

 

          Art. 11. [10]

     Le norme comunitarie relative ai requisiti di qualità dei prodotti ortofrutticoli, nonchè agli imballaggi ed alle indicazioni obbligatorie relative ai prodotti stessi sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in allegato al presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 

 

Allegato A [11]

Cavolfiori, pomodori, mele e pere da tavola, pesche, agrumi, uve da tavola

(Omissis)

 

 

Allegato B

Lattughe, indivie ricce e scarole, cipolle, albicocche, prugne, spinaci, cicoria witloof, piselli, fagioli, carote, carciofi, ciliegie, fragole

(Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 13 maggio 1967, n. 268 e ora abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 1 febbraio 2000, n. 57, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[6] Gli originari commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti dal presente comma per effetto della L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[10] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 13 maggio 1967, n. 268.

[11] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 15 marzo 1968.