Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 23/02/1950 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio [...] |
Art. 2. Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi |
Art. 3. Il massimo della pena di reclusione preveduta nell'art. 50 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è elevato a cinque mesi |
§ 2.6.1a - Legge 23 febbraio 1950, n. 66.
Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali.
(G.U. 17 marzo 1950, n. 64).
Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio
L'aumento disposto dal comma precedente assorbe quello preveduto dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 21 ottobre 1947, n. 1250.
Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi.
Il massimo della pena di reclusione preveduta nell'art. 50 del