§ 2.6.d - Legge 31 marzo 1932, n. 402.
Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:31/03/1932
Numero:402


Sommario
Art. unico.      Il termine stabilito dall'art. 17 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, per conseguire il diploma di erborista e per ottenere la carta di autorizzazione di raccoglitore, [...]


§ 2.6.d - Legge 31 marzo 1932, n. 402.

Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

(G.U. 2 maggio 1932, n. 104).

 

 

     Art. unico.

     Il termine stabilito dall'art. 17 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, per conseguire il diploma di erborista e per ottenere la carta di autorizzazione di raccoglitore, nonchè quello stabilito dal successivo art. 18 per la convalida dei titoli esistenti all'atto della promulgazione della legge e per il conferimento del diploma di erborista, sono prorogati al 31 dicembre 1932.