§ 2.5.d - Legge 20 dicembre 1957, n. 1239.
Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.5 lavoro agricolo
Data:20/12/1957
Numero:1239


Sommario
Art. 1.      Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal [...]
Art. 2.      Il n. 1) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 2.5.d - Legge 20 dicembre 1957, n. 1239.

Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

(G.U. 2 gennaio 1958, n. 1).

 

 

     Art. 1.

     Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

     "4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".

 

          Art. 2.

     Il n. 1) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal seguente:

     "1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presento decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola o per categorie professionali secondo lo stato di famiglia".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.