Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 17/08/1999 |
Numero: | 307 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1° luglio [...] |
Art. 2. 1. A favore delle aziende agricole singole o associate che nel 1997 hanno subito danni alle produzioni a seguito degli attacchi virali sulle coltivazioni di patate, [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...] |
§ 2.4.65 – L. 17 agosto 1999, n. 307.
Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità.
(G.U. 7 settembre 1999, n. 210).
1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della
2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della
1. A favore delle aziende agricole singole o associate che nel 1997 hanno subito danni alle produzioni a seguito degli attacchi virali sulle coltivazioni di patate, pomodori e tabacco, sulle piantagioni di agrumi colpite dal malsecco (Phoma Tracheiphila) e sulle piante di nocciolo colpite da Pseudomonas Avellanae si applicano gli interventi di cui alla
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.3 "Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario" - capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della