§ 2.4.65 – L. 17 agosto 1999, n. 307.
Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:17/08/1999
Numero:307


Sommario
Art. 1.      1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1° luglio [...]
Art. 2.      1. A favore delle aziende agricole singole o associate che nel 1997 hanno subito danni alle produzioni a seguito degli attacchi virali sulle coltivazioni di patate, [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 2.4.65 – L. 17 agosto 1999, n. 307.

Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità.

(G.U. 7 settembre 1999, n. 210).

 

     Art. 1.

     1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1999.

     2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono concessi previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.

 

          Art. 2.

     1. A favore delle aziende agricole singole o associate che nel 1997 hanno subito danni alle produzioni a seguito degli attacchi virali sulle coltivazioni di patate, pomodori e tabacco, sulle piantagioni di agrumi colpite dal malsecco (Phoma Tracheiphila) e sulle piante di nocciolo colpite da Pseudomonas Avellanae si applicano gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1999.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.3 "Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario" - capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni interessate.