§ 3.10.42 - L.R. 4 novembre 2002, n. 29.
Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:04/11/2002
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività regionale
Art. 3.  Programma regionale.
Art. 4.  Modalità di intervento.
Art. 5.  Attività di competenza delle Province.
Art. 6.  Assegnazione delle risorse finanziarie.
Art. 7.  Commissione regionale di coordinamento.
Art. 8.  Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.
Art. 9.  Forniture e loro aggiudicazione.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 3.10.42 - L.R. 4 novembre 2002, n. 29.

Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.

(B.U. n. 156 del 5 novembre 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro dell'assetto costituzionale vigente ed in conformità alla normativa comunitaria, promuove l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, nonchè la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.

     2. In particolare, la presente legge favorisce:

     a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

     b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio regionale;

     c) la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

 

     Art. 2. Attività regionale

     1. E' di competenza della Regione:

     a) definire il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare;

     b) coordinare le attività realizzate dalle Province e fornire supporti di dimensione regionale, necessari per il loro efficace svolgimento;

     c) favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme associative, anche attraverso appropriate iniziative di comunicazione, ricercando la collaborazione con le Associazioni dei consumatori accreditate;

     d) promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o nelle aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi della Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative ed informative;

     e) promuovere, anche in collaborazione con le Università ed Istituti specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.

 

     Art. 3. Programma regionale.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.

     2. Il Programma, avente durata triennale, definisce:

     a) le linee di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare;

     b) gli interventi di dimensione regionale;

     c) i criteri per la ripartizione delle risorse alle Province.

 

     Art. 4. Modalità di intervento.

     1. Le attività di competenza regionale sono realizzate direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

     2. La Giunta regionale per realizzare gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e nel rispetto della normativa regionale sulla selezione dei contraenti, può affidarne l'esecuzione a soggetti di accertata competenza ed esperienza nel settore, stipulando con i medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento ai progetti ed agli interventi da realizzare nonchè alle modalità di finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti.

     3. In particolare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono realizzati attraverso gli enti di formazione accreditati.

 

     Art. 5. Attività di competenza delle Province.

     1. Le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare a livello locale spettano alle Province, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e successive modificazioni.

     2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, agiscono ricercando il coordinamento con i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, istituiti presso le Aziende unità sanitarie locali e con i Comuni.

     3. Le Province ricercano altresì la collaborazione delle Associazioni dei consumatori accreditate nella fase dell'informazione.

 

     Art. 6. Assegnazione delle risorse finanziarie.

     1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse finanziarie necessarie e stabilisce i termini e le modalità con i quali le stesse presentano la relazione annuale conclusiva, relativa agli interventi realizzati, in conformità agli orientamenti definiti dal Programma di cui all'articolo 3.

     2. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione di interventi non conformi al Programma di cui all'articolo 3, le somme corrispondenti, se già erogate, potranno essere decurtate dalle risorse che verranno assegnate nell'anno seguente, ovvero dovranno essere restituite alla Regione.

 

          Art. 7. Commissione regionale di coordinamento.

     1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.

     2. La Commissione ha il compito di:

     a) formulare proposte per la definizione del Programma regionale di cui all'articolo 3;

     b) valutare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi a livello locale e sull'intero territorio regionale e la loro coerenza rispetto alle linee definite dal Programma di cui all'articolo 3;

     c) coordinare e rendere organici sul territorio regionale gli interventi di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare.

     3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, è composta da:

     a) Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, con funzione di Presidente;

     b) Assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro delegati.

     4. Alle riunioni della Commissione partecipa, in funzione di supporto tecnico, il dirigente regionale competente in materia di orientamento dei consumi e d'educazione alimentare o suo delegato e partecipano, in relazione agli argomenti trattati, il dirigente regionale competente in materia di sanità ed il dirigente regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale o loro delegati.

     5. La Commissione incontra annualmente le organizzazioni regionali dei produttori e dei consumatori per una valutazione dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

 

          Art. 8. Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.

     1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate, nonchè di prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di ristorazione collettiva.

     2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, nonchè quelli di ristorazione universitaria di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20), i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

     3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Forniture e loro aggiudicazione.

     1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 '' Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) '' , gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e successive modificazioni, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.

     2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura complessivamente non inferiore al 70 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.

     3. Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia, delle scuole materne ed elementari le condizioni contrattuali relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato.

     4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le norme di cui sopra compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali dei pazienti.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle già esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

     2. Per gli interventi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), si fa fronte con i fondi allocati nel bilancio regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 2002, al fine di consentire l'immediata attivazione di interventi di orientamento dei consumi e di educazione alimentare attribuiti alla competenza delle Province dall'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 260.000 da assegnare sulla base dei seguenti criteri:

     a) 25 per cento in misura fissa;

     b) 35 per cento in base alla popolazione scolastica;

     c) 20 per cento in base alla popolazione residente;

     d) 20 per cento in base all'estensione territoriale.

     2. La Giunta regionale fissa i termini per l'utilizzazione delle risorse assegnate e le modalità per la presentazione della relazione conclusiva sugli interventi realizzati, nonchè per il recupero delle somme non utilizzate ovvero utilizzate per interventi in contrasto con le finalità di cui alla presente legge.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del capitolo 86620 compreso nella unità previsionale di base 1.7.2.3.29151 '' Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione - Risorse statali '' secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 19 dell'elenco n. 8 allegato alla legge di approvazione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le occorrenti variazioni al bilancio per l'esercizio in corso a norma dell'articolo 31, commi 2, lettera d), e 3 della legge regionale n. 40 del 2001.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.