Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 27/06/1997 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. Norme finanziarie. |
Art. 15. Norma transitoria. |
§ 3.10.30 - Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 19.
Modifiche alla L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 ed alla legislazione regionale in materia di consorzi fidi e cooperative di garanzia.
(B.U. n. 60 del 1 luglio 1997).
Artt. 1. - 10. [1]
Art. 14. Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del Capo V della
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 8 della
Art. 15. Norma transitoria.
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla
a) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori turistici, per le finalità e con le modalità previste dal Capo V della
b) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori commerciali, per le finalità e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 della
2. L'entità da destinarsi alle singole tipologie di intervento previste dal comma 1 è determinata dalla Giunta regionale.
3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 4 della
4. Nel primo anno di applicazione della presente legge la suddivisione su base provinciale dei fondi per i contributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 quater della
a) ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere regionale è destinata una quota non superiore al quindici per cento dei fondi disponibili;
b) la restante quota a favore di consorzi-fidi e cooperative di garanzia a carattere provinciale è così suddivisa:
b.1) il venti per cento in parti uguali su base provinciale;
b.2) l'ottanta per cento dei fondi è ripartito in rapporto alla rilevanza turistica dell'area provinciale di riferimento.
5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla programmazione turistica in corso per gli anni 1997 e 1998 in relazione ai progetti di cui agli artt. 8 e 9 della
[1] Modificano la
[2] Modifica la
[3] Modifica la
[4] Modifica la