Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 08/07/1996 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito [...] |
Art. 2. 1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei [...] |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...] |
§ 3.10.27 - Legge Regionale 8 luglio 1996, n. 23.
Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.
(B.U. n. 80 del 12 luglio 1996).
1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica [1].
1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.
2. L'impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto di persone.
1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 45 della