§ 3.10.27 - Legge Regionale 8 luglio 1996, n. 23.
Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:08/07/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito [...]
Art. 2.      1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei [...]
Art. 3.      1.
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 3.10.27 - Legge Regionale 8 luglio 1996, n. 23.

Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.

(B.U. n. 80 del 12 luglio 1996).

 

Art. 1.

     1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica [1].

 

     Art. 2.

     1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

     2. L'impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto di persone.

 

     Art. 3.

     1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) [2].

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 40.

[2] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 24.